Nella Sentenza scaricabile, la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza d’appello, ha specificato i canoni della verifica giudiziale della chiamata in correità .
L’operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, necessita, affinchè la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un’affermazione di responsabilità, di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto” (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012m, Aquilina, Rv. 255143).
Si è precisato ex lege bisognoso di conferma (così Sez. U, Aquilina).
Il c.d. riscontro logico deve essere legato.
È consolidata l’affermazione secondo cui non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente.
L’unico datoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità” (Sez. U, Aquilina).
Si esclude altresì, in assenza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispettoria considerata.
Ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (Così Sez. 6, n. 45733 del 2018, citata; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, Chiofalo e altri, Rv. 219889).
Ciò che tuttavia è ineludibile è che gli elementi di riscontro confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata.
La Corte di appello di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e per tale ragione la sentenza è stata cassata.










