La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, decide su un caso di abnormità affermando che il GUP non può rifiutare la celebrazione dell’udienza preliminare operando una diversa qualificazione giuridica del fatto .
Con propria ordinanza il G.u.p., chiamato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di sua competenza.
Ricorre il Procuratore della Repubblica il quale si duole di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.
Assume il ricorrente che la decisione adottata dal G.u.p. è giuridicamente errata in punto di fucile per il tiro a volo.
Inoltre, il provvedimento dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen.
Secondo la Cassazione il provvedimento.
In coerenza con il principio di legalità e di riserva di legge, dotati entrambi di copertura costituzionale, l’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. conferisce al giudice, in ogni stato dell’esercizio dell’azione penale ed eventualmente, in caso di dissenso, di qualificarlo diversamente al fine di ricondurre la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio.
La modifica, la precisazione o la correzione di errori eventualmente contenuti nell’imputazione deve avvenire nel rispetto dall’art. 423, comma 1, cod. proc. pen. e dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (Corte cost., sentenze n. 88 del 199, n. 131 del 1995, n. 384 del 2006).
Pertanto dagli artt. 425 e 429 cod. proc. pen.
Non è, invece, consentitonoma, non contestabile mediante di impugnazione.
Qualora, quindi, il pubblico ministero abbia esercitato, non consentita ai sensi dell’art. 33-sexies cod.proc.pen.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il suo ambito di citazione diretta a giudizio.
Ne discende l’abnormità del provvedimento determina un’indebita regressione del processo.
Cassazione Penale n.30062 del 29.10.2020
3 novembre 2020.









