Un albergo che utilizza la piattaforma Booking.com può, in linea di principio, citare quest’ultima in giudizio dinanzi a un giudice dello Stato per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante.
Benché i comportamenti in tal modo contestati siano messi in atto Bruxelles I bis.
La Wikingerhof GmbH & Co. KG, società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi e che gestisce una piattaforma di prenotazione alberghiera.
Si trattava di un contratto (…)».
Successivamente, la Booking.com ha modificato diverse volte le sue condizioni generali, accessibili sull’Extranet di tale società.
La Wikingerhof si è opposta per iscritto alle proprie controparti contrattuali il 25 giugno 2015.
Essa riteneva di non avere avuto della concorrenza di talune pratiche della Booking.com.
In seguito di una commissione superiore al 15%.
Il Landgericht Kiel ha dichiarato in appello dall’Oberlandesgericht Schleswig (Tribunale superiore del Land dello Schleswig, Germania).
Secondo quest’ultimo, oltre al fatto.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), adito la Corte in via pregiudiziale.
Alla Corte è quindi sotto della concorrenza.
Giudizio della Corte
In risposta a tale questione, la Corte rileva che l’applicabilità o dell’articolo 7, puntorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tali disposizioni.
Così, qualora un atto.
In particolare, al fine di collegare di una domanda formulata fra parti contraenti alla «materia contrattuale» oppure alla «materia di illeciti civili dolosi», l’auto civile doloso o colposo» – che costituisce la causa petendi.
Così, un’azione rientra nella materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 7, punto che il secondo rimprovera al primo.
Per contro, quando l’atto n. 1215/2012.
Nel caso di specie, nell’atto della concorrenza.
Orbene, per accertare se le pratiche addebitate alla Booking.com abbiano carattere lecito principale, e una tale interpretazione è necessaria, tutt’al più, per stabilire l’effettività delle suddette pratiche.
La Corte conclude che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’azione della Wikingerhof, essendo fondata sull’obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante, rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto n. 1215/2012.
Scarica la Sentenza della CGUE del 24 novembre 2020 causa C 59 19
27 novembre 2020










