COVID-19 Sounds App – Parte I : la voce del virus e la privacy

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L’applicazione della direttiva europea sul trattamento della Privacy, anche se “motivata” dalla lotta al COVID-19 .

In questo dell’applicazione per i profili di interesse.

La App COVID-19 Sounds APP incentiva ad offrire registrazioni di tori dell’Università di Cambridge a capire se una persona soffre di COVID-19.

Sono ben accetti i dati sia di utenti sani che malati.

La app raccoglie registrazioni vocali mentre l’utente legge un testosse.

Il tutto di Informatica dell’Università di Cambridge, UK.

In merito del principi del GDPR.

I dati raccolti dalla App sono i seguenti:

  • Registrazione di voce, della tosse e del respiro (registrati attraverso la app).
  • Posizione (solo una volta quando si riempie il questionario).
  • Alcuni dati sulla storia clinica dell’utente.
  • Alcuni dati demografici (età e sesso).

La App richiede il consenso dell’utente sull’utilizzo dei dati attraverso una schermata.

Tali dati:

  • potranno essere pre-processati e distribuiti con ricercatori di altre istituzioni in UK e altrove;
  • saranno negoziati fuori dall’Unione Europea;
  • quelli condivisi con altri ricercatori (in altre istituzioni) non saranno cancellati.

La voce è uno degli elementi identificativi della nostra persona, un dato biometrico.

La sua sicurezza, la possibilità che non sia anche solo per errore resa disponibile a terzi, richiede una particolare attenzione e cura ma, soprattutto, una precisa e chiara conoscenza da parte dell’utente, dei propri diritti e delle misure di sicurezza e tecniche con cui quella voce è e sarà conservata.

Il timbro vocale, si ribadisce, è un dato UE 2016/679).

In riferimento o meno nell’Unione.

Inoltre il Regolamento si applica:

  • al trattamento, quest’ultimo inteso all’interno dell’Unione europea;
  • al trattamento internazionale pubblico.

Normalmente nella realizzazione di una APP possiamo trovare gli sviluppatore sanitari.

Dovrà essere lo sviluppato.

La definizione dei ruoli, nel contratto di dati.

Nel caso di APP mediche, andrà definito.

Conditio sine qua non di qualsiasi trattamento.

Nel caso di una qualsiasi APP, il principale fondamento giuridico applicabile è il consenso, poiché con l’installazione di un’applicazione, nel dispositivo dell’utente finale vengono inserite delle informazioni e spesso le stesse APP accedo ai dati memorizzati sul dispositivo.

La validità del consenso necessita che consista in una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato….. ” (ai sensi della definizione di cui all’articolo 4, n. 11 del GDPR).

Nel contesto dei suoi dati personali.

Quindi, se un’applicazione richiede il trattamento”, per completare l’installazione.

In altre parole deve essere disponibile anche un’opzione “Cancella” o che comunque blocchi l’installazione.

Volontà “Informata” significa che l’interessato deve disporre delle informazioni necessarie per formulare un proprio giudizio sull’opportunità di dare o meno il consenso.

Ovviamente, per maggiore correttezza le informazioni devono essere disponibili prima di qualunque trattamento che potrebbe avere luogo durante l’installazione, ad esempio per scopi di debugging o tracking.

Volontà “specifica” significa che la manifestazione di volontà deve riferirsi al trattamentorizzazione formulata genericamente.

Ovviamente, anche qualora il consenso soddisfi tutti gli elementi sopra descritti, questorizzazione a trattamenti sleali e illeciti.

Se il trattamento giuridico valido, violando probabilmente la direttiva sulla protezione dei dati.

Inoltre si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del GDPR qualora il trattamento dei propri dati personali.

Particolari condizioni sono dettate dall’art. 8 del Regolamentoriale sul minore.

Nelle situazioni, poi, in cui emergono “gravi rischi per la protezione dei dati”, è richiesto.

Ci si riferisce in particolare ai dati relativi all’articolo 9 del GDPR tra cui quelli sulla salute (categoria speciale), ai trasferimenti verso Paesi o organizzazioni privi di una decisione di adeguatezza e al processo decisionale individuale auto (compresa la profilazione).

In tema di sicurezza, si ricorda che l’art. 32 del GDPR stabilisce che tenuto al rischio, che comprendono tra l’altro, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

e) dati genetici e biometrici

Da ultimo si segnala un ulteriore adempimento di dati genetici e biometrici.

Questi ultimi possono essere “definiti proprietà biologiche, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche e/o azioni sono tanto grado di probabilità”.

Nel prossimo articolo approfondiremo il funzionamento dei dati per ricerca scientifica.

9 novembre 2020.

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