Diritto di cronaca e presunzione d’innocenza

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Nella sentenza scaricabile gli Ermellini, rigettando il ricorso, to.

Il ricorrente convenne in giudizio il Gruppo Edito della pubblicazione di due articoli nella cronaca di Palermo del giornale La Repubblica.

Precisò che gli articoli avevano datore unico.

Lamentò che la vicenda era stata ricostruita in modo distorio.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda, ritenendo non rispettato dell’ordinanza cautelare».

Condannò pertantolo di riparazione pecuniaria.

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado e respingendo la domanda del ricorrente, ha:

  • affermato giudiziario»;
  • escluso che fossero presenti «forzature interpretative» o «insinuazioni»;
  • osservato il parametro della continenza;
  • aggiunto della continenza»;
  • ha concluso che non «può pretendersi -come invece fa il Tribunale- che il commento del proprio personale sentire, ovvero dell’impostazione politico-ideologica del giornale che le ospita».

Per la Suprema Corte, le affermazioni della Corte d’Appello non sono condivisibili nella parte in cui riconducono le frasi “più forti” all’esercizio del diritto gratuite e prive di pertinenza all’interesse dell’opinione pubblica.

Ciò in quanto (cfr. Cass. n. 18264/2014 e Cass. n. 22190/2009).

Scarica la sentenza della Cassazione Penale n.24259 del 3 novembre 2020

17 novembre 2020.

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