Il ricorrente ha impugnato della misura cautelare.
Occorre premettere che, secondo il consolidato una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 cc. – dep. 15/10/2002, Rv. 222263 – 01 ).
Si è, inoltre, precisato penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952).
Dal punto del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente “fisiologica” (v., per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 38181 del 23/04/2009 cc. – dep. 29/09/2009, Rv. 245308 – 01; cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 24935 del 29/01/2019 Cc. – dep. 05/06/2019, Rv. 276336 – 01, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione sono risultati “fisiologicamente” inutilizzabili).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto differenti.
Ciò sia in considerazione del diverso oggettorie).
Tuttavia, tale auto dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Rv. 270039).
Come è stato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.
Vanno, inoltre, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: la colpa grave, ostativa al riconoscimento e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019 cc. – dep. 21/05/2019, Rv. 275970 – 02).
La condotta dell’indagato cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018 cc. – dep. 30/05/2018, Rv. 273744 – 01).
Alla luce dei citati pronunciamenti la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.29853 del 28 0ttobre 2020
3 novembre 2020.










