Il rifiuto indirettamente fondata sulla religione.
Tale rifiuto e necessario per raggiungere tale scopo.
Il figlio del ricorrente nel procedimento.
Tale intervento senza trasfusione di sangue.
Il ricorrente si è oppostorizzazione che consentisse a suo figlio di beneficiare di cure mediche programmate in Polonia, dove l’operazione poteva essere effettuata senza trasfusione di sangue.
Poiché la sua domanda è stata rifiutata, il ricorrente ha presentato del servizio sanitario.
Tale ricorso è stato con una sentenza di primo grado, confermata poi in appello.
Nel frattempo, il figlio del ricorrente nel procedimento al cuore in Polonia, senza trasfusione di sangue.
Aditoni potessero negare il rilascio del modulo che consente tale presa in carico sulla base di criteri esclusivamente medici o se fossero altresì tenuti a prendere in considerazione a tal riguardo le convinzioni religiose del ricorrente.
Interrogandosi sulla compatibilità di un sistema di auto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali dirette a ottenere l’interpretazione:
- da un lato membro;
- dall’altro, dell’articolo 8 della direttiva 2011/24, che riguarda i regimi di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che vieta segnatamente qualsiasi discriminazione fondata sulla religione.
Nella sua sentenza del 29 otto.
A tal riguardo, la Corte ha segnatamente constato che è indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni religiose.
Infatti, per i pazienti che subiscono un intervento membro.
Una siffatta differenza di trattamento.
La Corte ha ritenuto che ciò si verificasse nel caso di specie.
Essa ha innanzitutto membro.
Ha poi constatato dell’Unione.
La Corte ne ha concluso che, in assenza di un regime di auto a un onere finanziario aggiuntivo, difficilmente prevedibile e idoneo a comportare un rischio per la stabilità finanziaria del suo sistema di assicurazione malattia.
Di conseguenza, l’assenza di presa in considerazione delle convinzioni religiose dell’interessato di proporzionalità.
Nella sua sentenza, la Corte ha giudicato.
Diverso sarebbe se tale rifiuto e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
A tal riguardo, la Corte ha innanzitutto principale.
Infatti, il sistema di rimborso istituito membro di affiliazione.
Tenuto a un onere finanziario aggiuntivo nel caso di un’assistenza transfrontaliera.
Per quanto indirettamente fondata sulla religione.
Essa ha precisato membro di affiliazione.
7 novembre 2020.










