Con il provvedimento, in proprio e senza ministero di difensore da un negazionista Covid-19.
Il ricorrente impugnava avanti alle Sezioni Unite civili della Corte il decreto senza dispositivo di protezione (mascherina), con irrogazione della relativa sanzione.
Il ricorso è stato alla Sesta sezione civile della Cassazione.
Nel ricorso veniva illustrata la scelta di adire originariamente il giudice tutelare nel presuppostori verso le attività materiali di illecita limitazione della libertà fondata su ragioni di salute.
Secondo la prospettazione del ricorrente, inoltre, la decretazione assunta con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2020, a seguitoposte a tutela o a curatela (‘curatela governativa permanente’), con prescrizioni – come l’impiego della citata mascherina – prive peraltro di giustificazione scientifica e di valide ragioni sanitarie.
Il ricorso chiede dunque alla Corte di cassazione di definire il giudizio altresì ‘nella funzione di Giudice Tutelare’, anche convocando il curato da condotte della P.A. lesive dei diritti soggettivi nella fase Covid-19.
Con istanza successiva, tra le altre, il ricorrente chiedeva disporsi il reinvio della trattazione avanti alle Sezioni Unite civili.
Osserva preliminarmente il Collegio che, nella fattispecie, non sussisto (Cass. s.u. 8312/2019, 17268/2018; Cass. 3466/2020).
Il ricorso è peraltro afflittori delle condotte della P.A. determinate dalle attività provvedimentali assunte con D.P.C.M. e di condanne ad un facere.
Con il ricorso, infatti, non risultano versati ritualmente e tempestivamente agli atti di causa le prove della notifica del medesimo alle controparti, così come individuate tanto nel Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un onere che è disposto a pena di inammissibilità (Cass. s.u. 19370/2019, 2209/2012, 18670/2005).
Inoltre, il ricorso è stato del ricorrente (Cass.4303/2017).
Il ricorso è stato inammissibile.
scarica la Sentenza della Cassazione Civile 23843 2020
26 novembre 2020










