La Cassazione to della comunicazione.
Il Tribunale di Roma in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di assoluzione dell’imputato di diffamazione ex art. 595 comma 2 c.p..
La condotta diffamato a quest’ultima una relazione sentimentale con una sua collega.
Avverso la predetta sentenza l’imputato di cui all’art. 595 c.p., ossia l’offensività delle espressioni utilizzate nella nota investigativa e la comunicazione con più persone.
Rammenta la Cassazione che il bene giuridico protettorico (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270).
L’evento, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (Sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012).
All’uopo è necessario che i termini o le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggettomaticamente tale lesione, ben potendo risultare indifferenti per l’integrità della sua reputazione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270).
Alla stregua di tali principi appare, senza dubbio, munita di oggettiva idoneità lesiva della reputazione ed è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa, l’attribuzione non veritiera di una relazione clandestina, in costanza di matrimonio, ad uno dei coniugi.
Infatti, integra lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto civile, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della “communis opinio” (Sez. 5, n. 18982 del 31/01/2014, Rv. 263167).
Descrivere la persona, oggetto di comunicazione con altri, capace di tradire la fiducia del coniuge, allacciando una relazione sentimentale con un’altra donna, si ritiene costituisca condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione ( arg. ex Sez.5, n. 40359 del 23/09/2008, Rv. 241739).
La Corte ha, inoltre, più volte affermato (cfr. Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015,Rv. 264982; Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010,Rv. 248431;Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016,Rv. 269016).
Nel caso di specie, per quanto stesso.
Tenuto di diffamazione.
Quando il mezzo utilizzato della destinazione a più persone (come, ad esempio, nel caso di una e-mail trasmessa contemporaneamente a più soggetti), è agevole ricavare dalla materialità della condotta la volontà del denigrante.
Analoga conclusione deve effettuarsi quando l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia verrà sicuramente a conoscenza di altri, o comunque con modalità che lascino ragionevolmente ipotizzare che ciò avvenga.
In tal caso, ad esempio, il requisito di soggetti.
Senz’altro diverso è il caso, come quello in esame, in cui l’autoria venga a conoscenza di altre persone.
In tal caso l’indagine sull’elementoria.
Nel caso di specie il ricorrente, per quanto” nella nota), sicchè tale nota potrebbe astrattamente essere assimilata ad una comunicazione confidenziale.
Già in passato della comunicazione» Sez. 5, n. 40137 del 24/04/2015, Rv. 265788).
Nella sentenza impugnata non risultano enunciati elementi dai quali desumere che il ricorrente fosse a conoscenza del fatto la cassazione della sentenza del giudice d’appello.
scarica la sentenza della Cassazione penale n.33106 del 25 novembre 2020
30 novembre 2020










