La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ha sancito ex art. 131 bis c.p.
La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità, della disciplina prevista dall’art. 131 bis del c.p., alla condotta del ricorrente, che aveva aperto una raccomandata dell’agenzia delle entrate indirizzata all’ex convivente.
Il Giudice territo per maltrattamenti nei confronti dell’ex.
Gli Ermellini, annullando senza rinvio la sentenza d’appello, hanno stabilito, si verifica solo nel caso in cui ci siano precedenti specifici, ossia reati di identica indole.
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da disposizioni diverse del codice ovvero da leggi diverse nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Nel caso di specie, la violazione della corrispondenza prevista dall’art. 616 c.p., era avulsa dal giudizio in corso per il reato di maltrattamenti per cui la sentenza della Corte d’Appello è stata annullata senza rinvio.










