Nella sentenza scaricabile gli Ermellini, rigettando il ricorso, sanciscono la legittimità del licenziamento di una collega, nonché di averla ingiuriata e molestata.
Un programmato della predetta.
Impugnatore.
A seguito l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale.
Propostore.
I giudici di seconde cure hanno evidenziato che erano stati dimostrati gli addebiti contestati (ingiurie, molestie e accesso abusivo a sistema informatico ), nonché la giusta causa di recesso e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
Inoltre, il licenziamentore di lavoro verificare se i propri dipendenti utilizzino indebitamente gli strumenti messi a loro disposizione per fini esclusivamente professionali.
Nella specie, la Corte territo da giusta causa.
In ordine alla proporzionalità ha, poi, rilevato dell’art. 2087 cc, non poteva non adottare una sanzione espulsiva a fronte della gravità dei fatti accertati. 17.
Ciò a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, stante la auto, tra i due procedimenti, disciplinare e penale (cfr. Cass. n. 4758 del 2015).
Si tratta di una valutazione in fatto il profilo della sussunzione con le disposizioni contrattuali collettive.
La condotta, altresì, contestata (quella di avere visionato corrente.
Gli accertamenti effettuati dalla datrice di lavoro rientravano, quindi, nella categoria dei cd. “controlli difensivi” che esulavano dall’ambito applicativo dell’art. 4 co. 2 della legge n. 300 del 1970. 24.
Si trattava, infatti, di verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine aziendale e costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722 del 2012; Cass. n. 10955 del 2015).
Inoltre, è statore, in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei all’impresa (Cass n. 10636 del 2017).
A ciò va aggiunto dei controlli ex art. 4 St. lav., in cui era prevista la utilizzazione da parte della società delle informazioni estratte nell’ipotesi di sussistenza di indizi di reati.
Nel caso de quo, si rientrava certamente in questa fattispecie perché:
- da un latorità competenti;
- dall’altro, perché la contestazione, facendo riferimento medesimo, era riferibile inequivocabilmente alla ipotizzabilità di illeciti penali di cui al D.Igs. n. 196 del 2003.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 25977 del 16 novembre 2020
27 novembre 2020










