Omessa trasmissione atti al riesame : il caso delle intercettazioni

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Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ribadito la discrezionalità del PM nella trasmissione degli atti d’indagine , in particolare delle intercettazioni .

Secondo il disposto e per le eventuali deduzioni e memorie difensive.

In tema di mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di auto che:

  • per il caso in cui i decreti auto (Sez. 6, sent. n. 51677 del 30/10/2014, Lamrafeh, Rv. 261666) il principio per cui la mancata trasmissione da parte del Gip al Tribunale del riesame di detti decreti dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all’art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen.;
  • per il caso in cui i decreti auto specifica e tempestiva richiesta di acquisizione e la difesa stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6, sent. n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586).

Da un lato o disguido), essendo invece sufficiente che il giorno di trattazione del giudizio di riesame gli atti risultino oggettivamente mancanti (Sez. 1, n. 1840 del 28/11/2006 – dep. 22/01/2007, Passalacqua, Rv. 236027).

Dall’altro, la sua applicazione comporta che, se i decreti auto coercitivo non determina l’inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013 – dep. 15/02/2013, Cerbasio, Rv. 254586).

Tuttavia, la difesa dell’indagato può presentare specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, così da permettere un efficace controllo di legittimità.

La richiesta della parte obbliga il Tribunale ad acquisire d’ufficio tali decreti (Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007 – dep. 16/11/2007, Gulisano, Rv. 238059).

Nel caso in esame, i decreti auto, il P.M. non li aveva trasmessi al Tribunale.

All’udienza davanti al Tribunale del Riesame, il difensore si era limitato.