Sequestro preventivo e tutela dei creditori in buona fede

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Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha statuito a favore dell’ente

La vicenda in esame concerne un’ordinanza del Tribunale di Roma, che, in qualità giudice dell’appello cautelare, in sede di rinvio, ha rigettato confiscabile.

In presenza di un sequestro preventivo per equivalente finalizzatotale o parziale di quest’ultimo, in via subordinata, i patrimoni personali delle persone fisiche.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing s.r.I., Rv. 272978), nel ripercorrere la giurisprudenza sull’istituto all’attività illecita è funzionale all’esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività.

Ha altresì chiaritore (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.).

La disciplina in esame è predisposta a tutela dei terzi in buona fede (tra i quali i creditoposizíone al vincolo.

In linea con tale principio, la Corte si è costantemente espressa nel senso della tutelabilità dei crediti pregressi ex art. 52 d.lgs. n. 159 cit. e della buona fede del creditore.

L’eventuale prosecuzione della gestione, peraltro, è autorizzata dal Giudice anche allo scopo di tutela dei crediti pregressi.

La categoria della prededucibilità è, nel setto incolpevole (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario S.p.a., Rv. 271618).

Tali principi valgono anche in riferimento che la lecita prosecuzione dell’attività di impresa non può compor- tare la violazione dei diritti soggettivi coinvolti (Sez. 1, n. 1032 del 14/02/2000, Frascati, Rv. 215375).

Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività di impresa da parte dell’azienda sottoposta al sequestro (di prevenzione o penale) in costanza di amministrazione giudiziaria, v’è piena e inderogabile responsabilità civile per gli obblighi assunti, stante l’assenza di privilegi dell’azione pubblicistica, inconciliabili con la tutela dei diritti fondamentali.

La previsione da parte del d.lgs. n. 159 del 2011 di un sub-procedimentolo originario, come espresso nell’art. 45 del d.lgs. n.159 (Sez. 1, n. 35760 del 30/05/2019, Ubi Banca, non massimata).

A tali criteri di fondo s’ispira, dunque, la disciplina legislativa che, in riferimento (art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), ne assicura la prededucibilità, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 159 cit.).

In materia,  la Corte ha affermatova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257).

In tema di tutela del terzo creditorizzazione del giudice all’epoca precedente.