Dallo spazio minimo vivibile in cella al diritto : tre pronunce della Cassazione

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Torniamo a occuparci di un tema di grande attualità e che ci sta a cuore, quello del calcolo del cd. “ spazio minimo vivibile ” di cui deve poter usufruire chi è sotto a regine di detenzione carceraria.

Nell’ultimo nostro articolo avevamo riferito, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”.

vds. precedente nostro articolo al seguente link 

Tre recenti pronunce simili perché vedono alla fine la vitto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione della Giustizia.

Con la Sentenza n. 33058 del 15.09.2020 della Prima Sezione Penale, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato presso diversi Istituti di pena.

Il Tribunale di Sorveglianza, a fronte della pretesa del detenuto ai sensi dell’art. 35 ter Ord. Pen. e osservava che:
“..

– mai la Corte Edu aveva indicato;

– quanto di prodotti per l’igiene personale;

– le generiche argomentazioni calate nel reclamo non sono in grado di contrastare le analitiche informazioni fornite dai vari istituti di pena che hanno relazionato circa la detenzione patita dal reo;

– tali informazioni, corredate da schede sinottiche relative agli spazi occupati da letti e arredi fissi, nonché delle misurazioni delle celle, al netto conforme a legge e immune da censure..”

Con il primo motivo di ricorso il detenuto alcun cenno

“… sui precisi periodi presi in considerazione, sul numero di detenuti presenti nelle celle, sulle condizioni delle stesse, sui criteri seguiti per il calcolo della metratura delle celle rispetto e dai servizi igienici…”

né tanto alcun cenno circa

“…i periodi specifici presi in considerazione al fine di ritenere corretta la quantificazione dei giorni di restrizione disumana e degradante presso gli istituti indicati…”.

La difesa del ricorrente lamentava di aver presentato agevole evincere che gli spazi erano ristretti ben oltre la soglia consentita dalla sentenza Cedu “Torreggiani contro Italia” e che quindi le condizioni detentive patite erano state contrarie all’art. 3 della Convenzione.

Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 35 ter e 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen., e 3 Corte edu. lamentando al giudicante 

”…di non aver preso in esame tutti i periodi di riferimento dai letti…”.

La Corte, richiamando numerosi principi sanciti dalla giurisprudenza, si è pronunciata affermando che

“…Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto assuma la forma e struttura «a castello», e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini;…”.

Veniva richiamata anche la Sentenza  Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087, in cui si specifica che

”… la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla superficie «calpestabile» o comunque funzionale alla libertà di movimento ingombro come i letti a castello)…”

In ultimo ricordava la Corte che

“…in tema di rimedio risarcitori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell’offerta di attività esterne alla cella e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione…”.

La Cassazione considerava il ricorso fondato a castello e per gli altri arredi non facilmente amovibili, e dall’altro non si è in alcun modo soffermata sui criteri compensativi richiamati. 

Pertantoso dei principi sopra enunciati, al Tribunale di sorveglianza.

Diversa la seconda pronuncia contenuta nella sentenza della Cassazione n. 33060 del 15.09.2020 della Prima Sezione Penale.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato a percepire 24.000 euro.

Avverso tale ordinanza hanno proposto dagli arredi ma non quello dei servizi igienici.

I ricorrenti proseguivano le doglianze affermando che: 

“…

– l’interpretazione fornita dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, in adesione a quella della Prima Sezione della Corte di cassazione, era difforme dall’insegnamento della Corte sovranazionale, vincolante per i Giudici interni ai sensi dell’art. 35 ter, comma 1, Ord. Pen.;

– nel caso di specie non erano stati in alcun modo considerati, a fronte di uno spazio detentivo individuale inferiore ai tre metri quadri, gli elementi compensativi offerti nelle due strutture detentive nazionali (regime semiaperto, areazione e illuminazione delle stanze, spazi all’aria aperta, sala da ginnastica, chiesa, sale studio e possibilità di svolgere attività trattamentali)…”

La Corte,  dichiarava il ricorso inammissibile affermando che

“…Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto ingombro come i letti a castello)…”

Inoltre, andava a ricordare

 “… che in tema di rimedio risarcitori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell’offerta di attività esterne alla cella e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione (Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018 – dep. 29/11/2018, Ministero della Giustizia, Rv. 275407; in senso conforme Sez. 2, n. 11980 del 10/03/2017 – dep. 13/03/2017, Mocanu, Rv. 269407)…”.

Pertanto corretta applicazione di detti principi giurisprudenziali. 

Invero, dopo avere rilevato, La Corte osservava che gli elementi compensativi

“vanno rigorosamente provati dalla amministrazione nel loro essere esistiti al tempo della carcerazione in quel particolare istituto penitenziario“.

La Corte concludeva il suo arresto affermando che

 “…il ricorso, che insiste genericamente e aspecificamente su tali fattosufficienza) è inammissibile.”

La terza sentenza è la n.33822 del 30.11.2020 della Prima Sezione penale della Cassazione.

Con la sentenza in commento, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto della riparazione per la carcerazione patita in condizioni difformi dal parametro di cui all’art. 3 CEDU, dal 31 maggio 2016 al 2 luglio 2018, negli istituti penitenziari di Salerno e Vibo Valentia.

Il Tribunale rilevava che il Magistrato corretta la sua adozione.

Il ricorrente evidenziava che il rigetto con i principi scaturenti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza interna.

Dopo aver premesso che nel reclamo si era criticato nell’ordinanza.

Per il Tribunale, fissato indurre l’Amministrazione penitenziaria a ridurre il mobilio, rendendo più spartana la cella, pur di attenervisi.

Secondo la Corte di Cassazione, il ragionamento con l’indirizzo espresso dalla Corte di legittimità, che, invece, non collide con i principi affermati dall’interpretazione della Corte EDU dell’art. 3 della Convenzione, ma è ad essi consentaneo.

Pare risolutivo ricordare, per la Corte, che, di recente, si è registrata la rimessione alle Sezioni Unite (da parte di Sez. 1, ord., n. 14260 del 21/02/2020, Commisso) delle seguenti questioni:

a) se i criteri di computo delle attività quotidiane di vita;

b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato a castello, e non quello singolo;

c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il correttori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

La Corte di cassazione, nella sua composizione più auto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello“.

La Corte, condividendo e riaffermando l’indicatori compensativi, pure sollevata dal ricorrente, la congruità della relativa motivazione dipendendo dalla verifica della sufficienza o meno della superficie minima e, se del caso, dell’entità mancante.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata è stata annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza per uniformarsi ai principi di diritto richiamati.

Cassazione 33058 del 2020

Cassazione 33060 del 2020

Cassazione 33822 del 2020

4 dicembre 2020

 

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