Diffamazione a mezzo PEC ed esimente del diritto di critica

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Nella sentenza in commento di critica .

Il Tribunale di Asti ha confermato di diffamazione.

In tema di diffamazione, la Corte ha reiteratamente affermato sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608).

In caso di invio multiplo, realizzato di diffamazione si configura, invero, in forma aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., in considerazione del “particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica” (Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv. 250459).

L’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisitomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.

E’ quanto da più persone (V. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 – dep. 2017, S., Rv. 269016), salva l’esplicita indicazione di riservatezza.

In tal caso, la modalità di trasmissione a mezzo mail in nulla si distingue dall’ordinario inoltro per posta ordinaria, in busta chiusa non recante la dicitura “riservata – personale”, essendo la comunicazione originata da ragioni di ufficio destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all’apertura e smistamento avvio.

E tale destinazione “in incertam personam” riguarda, all’evidenza, anche gli allegati ad una nota di trasmissione, che con quest’ultima si integrano per relationem, avendone il mittente fatto.

Nel quadro così sommariamente delineatout court alle comunicazioni trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC).

Va, al riguardo, rilevato dei servizi digitali (certificati digitali, PEC, firma digitale, marca temporale, sigillo elettronico, etc.) e della qualifica dei relativi provider.

Dal puntori PEC al mittente e al destinatario.

L’utente destinatario non visualizza l’e-mail del mittente, ma un messaggio auto, garantendo, in tal caso, autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Le caratteristiche della PEC non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale.

Nondimeno, l’utilizzazione della PEC richiede un rafforzato tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario.

Indici rivelato all’attivazione di poteri propri di quest’ultimo che, necessariamente, implichino l’accessibilità delle informazioni da parte di terzi.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata risolve, con argomentazione incensurabile, la prova dell’elemento prevedibile sia la destinazione plurisoggettiva del messaggio, che l’accettazione della diffusività.

Dalle conformi sentenze di merito al destinatario primario.

Non s’appalesa sussistente, pertanto dalla fondatezza delle ulteriori censure.

L’esatta ricostruzione delle coordinate onto, invocata dalla difesa.

Secondo il consolidato a terzi (ex multis Sez. 5, n.26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229).

La destinazione funzionale dell’esposto della loro veridicità (Rv. 260229 cit, ibidem).

Nella delineata prospettiva, non integra il delittologiche).

In tal senso, il diritto o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

In particolare, nella valutazione del requisitollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

Il Tribunale non ha fatto amministrativo.

Nel caso in esame, le critiche rivolte all’elaborato in tema di elaborazione critica (ex multis Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 – dep. 2018, Coppola, Rv. 272432).

Sotto al livello culturale e sociale.

Nella delineata prospettiva, le espressioni utilizzate non possono essere riguardate nell’astratto.

Dal testo alla sede tecnica in cui le medesime sono state formalizzate

In riferimento di critica.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.34831 del 7 dicembre 2020

11 dicembre 2020

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