Emissione di un ordine europeo di indagine

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Contrariamente a un mandato membro esposta al rischio di essere soggetta ad istruzioni individuali provenienti dal potere esecutivo.

I diritti fondamentali della persona interessata dall’ordine europeo di indagine sono sufficientemente tutelati sia nella fase di emissione che in quella di esecuzione in un altro Stato membro.

Un’indagine penale per frode era stata aperta nei confronti di A. e di vari ignoti dalla Staatsanwaltschaft Hamburg (procura di Amburgo, Germania).

Tali persone sono tutte sospettate di aver falsificato ad A. presso una banca austriaca.

Nel maggio 2019, nell’ambito.

Orbene, conformemente al codice di procedura penale austriaco, la Staatsanwaltschaft Wien non può ordinare un tale attorizzazione di un giudice.

Pertanto di indagine.

Constatando, in particolare, che, in applicazione del dirittorità austriache.

I suoi dubbi riguardavano, più precisamente, l’applicabilità, nel contesto europeo (in prosieguo il «MAE»), ai sensi della decisione quadro 2002/5843.

Di conseguenza, tale giudice ha deciso di interrogare la Corte sulla questione se la procura di uno Stato ordine.

La Corte, riunita in grande sezione, dichiara che le nozioni di «auto dell’adozione di un ordine europeo di indagine .

A tale riguardo, la Corte rileva, in via preliminare, che, secondo tale direttiva, un ordine europeo di indagine può essere eseguito membro.

Ciò precisatorità di emissione».

Inoltre, la Corte indica che, in tale direttiva, il pubblico ministero figura altresì tra le «auto inquirente o un pubblico ministero competente nella causa di cui trattasi.

Essa rileva che, nella direttiva in parola, la qualificazione del pubblico ministero come «auto membro cui appartiene.

La Corte sottolinea, poi, che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine è soggetta a una procedura e a garanzie distinte da quelle che disciplinano l’emissione di un MAE.

In particolare, essa rileva che, ai sensi della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine, il pubblico ministero che emette o convalida un tale ordine deve tener conto nazionale analogo.

La Corte sotto.

La Corte ne trae la conclusione che, sia nella fase di emissione o di convalida che in quella di esecuzione dell’ordine europeo di indagine , la direttiva relativa all’ordine europeo di indagine contiene un insieme di garanzie che consento.

Infine, la Corte rileva che l’obiettivo perseguito da un MAE.

Infatti, mentre un MAE è diretto all’esecuzione di uno o più atti di indagine specifici al fine di acquisire prove.

Pertanto.

Di conseguenza, secondo la Corte, stante tutte le summenzionate differenze tra la decisione quadro sul MAE e la direttiva relativa all’ordine europeo di indagine, l’interpretazione adottata nelle sue recenti sentenze, secondo cui la nozione di «auto della direttiva relativa all’ ordine europeo di indagine .

Sentenza C-584-19 del 8.12.2020

13 dicembre 2020.

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