I giudici cautelari devono dare conto conosciuti o comunque conoscibili, nonché dei dati tecnici che non possono essere apprezzati criticamente in assenza di un’indagine peritale o altrimenti mirata al riscontro della loro fondatezza.
E’ questa la sintesi del principio di diritto nella prospettiva difensiva da una consulenza tecnica di parte.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il decreto, alla moglie ed ai figli.
Avverso l’indicato il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. e degli artt. 240-bis, 416-bis, comma 2 e 648-bis cod. pen.
Secondo la tesi difensiva, il Tribunale, nel respingere il riesame, ha omesso di considerare alcuni fatti decisivi, rendendo solo apparente la motivazione del provvedimento.
Ha ritenuto al nucleo familiare.
Orbene, nell’ordinanza in verifica è stato dalla Guardia di Finanza, evidenziante la netta sperequazione tra redditi e mezzi finanziari leciti ed acquisti.
La Corte rileva, in primo luogo, che merita condivisione l’obiezione di metodo sollevata dalla difesa, che rileva ai fini della dedotta violazione di legge.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto nella consulenza tecnica di parte ( CTP ) e nei documenti ad essa allegati.
Del pari i rilievi sul calcolo della spesa familiare sono incomprensibili, dal momento di sequestro sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Le considerazioni sulla mancata dimostrazione e contestualizzazione degli altri impieghi di risorse per acquisti ed investimenti sono parimenti sorrette da motivazione apparente.
Si afferma nell’ordinanza che di tali impieghi “non vi è contezza nella disamina della Guardia di Finanza”, ma si omette qualsiasi riferimento, anche in termini critici e negativi, alla produzione documentale operata dalla difesa nella consulenza tecnica di parte ( CTP ) .
Non si comprendono dunque le ragioni dell’operata svalutazione di allegazioni difensive specifiche circa la legittima accumulazione di risparmi compatibili con la capacità reddituale lecita del ricorrente, liquidate sbrigativamente con argomenti non pertinenti, privi di reale significato giustificativo ed integranti una motivazione meramente apparente.
La Corte ha già affrontato nella prospettiva difensiva da una consulenza tecnica di parte ( CTP ).
Pur avendo ribadito.
E ciò in relazione alla sollecitazione a condurre verifiche su elementi di fatto, che non implicano il necessario possesso di cognizioni specifiche di natura tecnica.
A fronte di tali deduzioni i giudici cautelari devono dare conto conosciuti o comunque conoscibili, nonché dei dati tecnici che non possono essere apprezzati criticamente in assenza di un’indagine peritale o altrimenti mirata al riscontro della loro fondatezza (sez. 3, n. 19011 del 11/2/2015, Citarella, rv. 263554; sez. 6, n. 53834 del 26/10/2017, Tibi ed altro, rv. 271575; sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, rv. 276272).
Raffrontato operabile in sede di riesame.
Tanto dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
scarica la sentenza della Cassazione Penale n.36814 del 21 dicembre 2020
24 dicembre 2020










