I risultati della perizia fonica sono un tassello del complesso puzzle investigativo

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Nella sentenza scaricabile, la Cassazione, rigettando il ricorso, delimita la rilevanza di una traccia ricavata da una perizia fonica , sminuendone l’importanza quando il riconoscimento da tutta una complessa attività investigativa.

La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato e di lesione.

Il ricorrente censura, sotto della stessa perizia.

La Corte di appello ha ritenuto.

La Corte di Cassazione ha valutato il ricorso inammissibile perche aspecifico.

Ha preliminarmente ricordato all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello», (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577)

A carico del ricorrente, cioè, grava l’onere di rappresentare la decisività del mezzo istrutto.

Tale onere, nel caso in esame, non sarebbe stato.

Le restanti argomentazioni contenute nello stesso motivo di ricorso propongono questioni di merito tali, anch’esse sono inammissibili.

Secondo la difesa il risultato alla perizia fonica .

Una tale notazione, però, non contiene un sindacato parziale con le motivazioni della doppia sentenza conforme.

Tale connotato difensivo all’affermazione di responsabilità sia fondata sull’assunta inutilizzabilità dell’intercettazione, non essendo stata riconosciuta la voce del ricorrente.

Tale assunto, però, trascura di considerare che -invece- il tribunale, nella motivazione richiamata dalla Corte di appello, spiega che la voce del ricorrente veniva -in realtà- riconosciuta dai Carabinieri in una telefonata, effettuata dallo stesso.

In altra telefonata, invece, la sua voce viene sentita solo in sotto caso riconosciuta dai Carabinieri.

Il riconoscimentornare a casa, dove venivano registrate le telefonate, che confermavano la presenza del ricorrente insieme agli altri imputati.

Tanto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Ricorda ancora la Corte che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.37137 del 22 dicembre 2020

30 dicembre 2020.

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