Uno Stato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione
Un cittadino egiziano residente nel suo paese d’origine (causa C-225/19), e una cittadina siriana residente in Arabia Saudita (causa C-226/19), hanno presentato Schengen presso il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Ministro»), per poter visitare i rispettivi familiari, residenti nei Paesi Bassi.
Tuttavia le loro domande sono state respinte e, a norma del codice dei visti, tale diniego è stato.
Nei casi in esame, poiché era stata selezionata la sesta casella, il rifiuto membro
Tale diniego di visto dal codice dei visti 4.
Tuttavia nel modulo non era fornita agli interessati alcuna precisazione in merito che essi costituissero una tale minaccia.
Gli interessati hanno presentato.
Essi hanno quindi proposto.
Detto.
Giudizio della Corte di Giustizia UE
In primo luogo, la Corte ha statuito essenziale dei motivi di detta obiezione.
A questo ad un ricorso effettivo.
Orbene, in forza di quest’ultimo, l’interessato di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta.
Peraltro, la Corte spiega che, anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo è predefinita, l’autolata «Osservazioni».
Inoltre la Corte rileva che esiste un nuovo modulo uniforme in cui i diversi motivi di diniego, che in precedenza erano previsti indistintamente, sono ora distinti gli uni dagli altri 6.
In secondo luogo, la Corte statuisce che i giudici dello Stato membro non possono esaminare la legalità sostanziale di tale obiezione.
Per questo membro che ha emesso un’obiezione.
La Corte perviene a questa conclusione sottorità nazionali competenti, allorché esaminano domande di visti, godono di un ampio margine discrezionale riguardo alle condizioni di applicazione dei motivi di diniego previsti dal codice dei visti e alla valutazione dei fatti pertinenti.
Il controllo giurisdizionale di detto.
Al riguardo, quando il rifiuto come destinatario dell’obiezione di cui trattasi. Peraltro, tali giudici devono poter verificare che le garanzie procedurali, come l’obbligo di motivazione, siano state rispettate.
Per contro, il controllo della fondatezza dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro.
Scarica la Sentenza della CGUE del 24 novembre 2020 nella causa C 225 226 19
6 dicembre 2020.










