Iscrizione nel casellario giudiziario , effetti della riabilitazione e trattamento dei dati personali

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Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte, rigettando il ricorso, fa chiarezza sull’iscrizione nel casellario giudiziale, stabilendo che la cancellazione della sentenza dal casellario giudiziario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito dei dati personali .

Con il provvedimento dell’intervenuta riabilitazione disposta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli

Il ricorrente denuncia la violazione di legge (artt. 175, primo comma, 178 cod. pen., in riferimento alla raccolta di informazioni relative a condanne per le quali però è già stata concessa la riabilitazione.

Il costante orientamento di riabilitazione» (Sez. 1, n. 45581 del 25/10/2012, Fabiano, Rv. 254046).

Prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 2002, la giurisprudenza aveva chiarito non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione» (Sez. 3, n. 35078 del 04/07/2003, Savio, Rv. 225980).

Tenuto concesso.

D’altra parte, non vi è dubbio che «non rientra tra gli effetti penali della condanna l’iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto penale» (Sez. 6, n. 402 del 30/01/1997, Lacagnina, Rv. 208890).

In ultimo, non può farsi a meno di sotto da revocare e la condanna da ripristinare.

La riabilitazione ha carattere costitutivo in quanto diviene irrevocabile.

Diversamente dalla riabilitazione il provvedimento in cui le predette condizioni si sono verificate (Sez. 5, n. 3244 del 27/11/1985 dep. 1986, Rispoli, Rv. 172529; la natura dichiarativa della revoca della riabilitazione è stata recentemente ribadita da Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce, Rv. 269042).

Sono, dunque, manifestamente infondate le argomentazioni che fanno leva sull’art.175 cod. pen. perché si tratta di un istituto della pronuncia della sentenza di condanna.

D’altra parte, a seguito della deduzione difensiva che richiama le (analoghe) conseguenze della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen.

Il risultato dall’art. 175 cod. pen.

Sono, del pari, manifestamente infondate le censure che si appuntano sulla protezione ed il trattamento dei dati personali .

Anzitutto.

È utile rimarcare che, in base alla normativa interna e sovranazionale attualmente vigente, il trattamento a una disciplina particolare.

È consentitore non sono competenti a loro controllo (art. 55, par 3).

Per quanto (UE) 2016/679, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

In tale novero devono essere ricompresi i dati trattati nei procedimenti giurisdizionali.

Va ribadito poiché in essa non compaiono le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione.

Analoga limitazione concerne il certificatore di lavoro.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono, invece, richiedere una certificazione generale dalla quale, in ipotesi, possono risultare anche le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione, ma si tratta di una richiesta giustificata dalle necessità connesse all’esercizio delle loro funzioni, sicché appare giustificata e proporzionata alla luce dei compiti svolti da tali enti.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.35548 dell’11 dicembre 2020

15 dicembre 2020

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