Il presente contributo contiene alcune interessanti massime tratte dalle sentenza della Cassazione in tema di consulenza tecnica nel processo tributario .
Abbiamo già a vuoi modo di affrontare il tema in un precedente articolo il cui contenutotalmente attuale.
In questa sede, si ritiene di richiamare una serie di pronunce di interesse al fine di confermare il punto di vista della giurisprudenza di legittimità riguardo alla CTU nel processo tributario.
La sentenza della Cassazione civile 22907/2020 ribadisce il principio che: “nel processo tributario, Ia consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttobre 2019)”.
Più articolata è proprio la richiamata sentenza Cassazione 25253/2019 che così si esprime:
“Indubbiamente “il giudizio che si svolge davanti alle Commissioni è un giudizio di meritori, possono acquisire “aliunde” gli elementi di decisione, prescindendo dagli accertamenti dell’ufficio e, ai fini della decisione medesima, sono dotate di ampio potere estimativo, anche sostitutivo, nel senso che possono sostituire la propria valutazione a quella operata dall’ufficio (cfr tra le tante Cass. n. 5776 del 2000).
Ed invero, il principio secondo cui le ragioni poste a base dell’attoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. (Vedi Cass. n. 21446 del 2009; Cass. n. 22932 del 2005, Cass. n. 11935 del 2012; Cass. n. 15472 del 2018)”.
E ancora “Va tuttavia rimarcato giudice. (Vedi Cass. n. 15219 del 2007 e n. 9461 del 2010).
Ne consegue che la scelta di disporre una CTU per accertare il fattoria, non è censurabile in sede di legittimità se motivata, anche solo con motivazione implicitamente desumibile”.
Da ultimo, si richiamano i seguenti passaggi della sentenza della Cassazione civile 1742/2019:
“Nel processo tributario, l’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto potere (Cass. n. 11935 e 22535 del 2012; Cass.n. 26849 e n. 4161 del 2014; 25769/2014;20972/2015;955/2016).
Soccorre, inoltre, il principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio suo proprio (Cass. n. 88 dell’8.1.2004; Cass. n. 10784 del 7.6.2004; Cass. ord. n. 3130 dell’8.2.2011 ed altre)”.










