Con la sentenza scaricabile, la Cassazione, accogliendo il ricorso ha statuito di difesa.
La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva condannato di impossessarsi delle bobine di cavo elettrico.
La Suprema Corte ha ritenuto.
Sostiene la Corte che l’attuale disciplina dell’acquisizione dei tabulati telefonici contenuta nell’art 132 del d.lgs. 196 del 2003 prevede che “i dati relativi al traffico telefonico” siano conservati dal fornito del pubblico ministero” (comma 2).
Il decreto dal P.M. ai sensi dell’art. 256 c.p.p.
Quanto” (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197).
In tale solco è stato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne l’utilizzazione (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234356).
Ovvero il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rinnovazione del decreto e quindi anche il potere di rimuovere la causa impeditiva all’utilizzazione (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234395).
Nel caso in esame, la Corte territo di testimonianza da parte dell’ufficiale di p.g.
Tuttavia, secondo la Cassazione, la testimonianza dell’ufficiale di p.g. sugli esiti dell’analisi dei tabulati telefonici non può surrogare completamente l’acquisizione dei dati oggettivi e la verifica della legittimità della loro acquisizione, atteso che, in caso contrario, sarebbe impedito di difesa.
Ha poi precisato delle conversazioni intercettate.
Nel caso in esame, non viene in rilievo la possibilità di deporre sul contenuto delle conversazioni intercettate, bensì sulla stessa esistenza ed acquisizione dei tabulati telefonici.
L’ufficiale di p.g. può senz’altro deporre sugli esiti investigativi dell’analisi dei tabulati telefonici, ma la testimonianza non può surrogare la corretta modalità di acquisizione degli stessi, né, tanto in presenza di una eccezione processuale.
Ciò posto di acquisizione di tali tabulati telefonici ai fini della valutazione in ordine alla responsabilità penale del ricorrente.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha subito con rinvio per nuovo esame ad altra sezione
scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.37552 del 28 dicembre 2020
31 dicembre 2020










