Legittima la produzione in giudizio di email del coniuge

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Nella sentenza in commento di divulgazione al pubblico.

La Corte di appello di Roma ha confermato del danno in favore della moglie, costituitasi parte civile.

In particolare, all’imputato tramite la produzione in giudizio , nella causa civile intentata innanzi al Tribunale di Roma.

Secondo quanto alla casella di posta elettronica della moglie, quindi di avere contezza di tutte le email del coniuge .

Il programma entrava in funzione quando la moglie si connetteva ad internet riprendendo e filmando i contenuti dei messaggi di posta elettronica che venivano inviati al computer dell’imputato, che poteva visionarli in diretta.

In sostanza, il ricorrente, tramite detto programma, era in grado di intercettare le email del coniuge , inviate o ricevute dalla moglie durante la loro trasmissione.

La Cassazione osserva che le fattispecie punite dagli artt. 616 e 617-quater c.p. hanno ambiti operativi ben definiti dalla diversa configurazione dell’oggetto materiale della condotta, anche indipendentemente dalle specifiche connotazioni modali che la caratterizzano nell’art. 617-quater e che invece non sono previste nell’art. 616.

Mentre nell’ambito caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere).

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto, non risulta applicabile l’art. 616, comma 1, c.p., nè il comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla divulgazione della corrispondenza di cui al comma 1, ossia di quella ‘statica’.

Nè può ritenersi sussistente il reato della comunicazione alla generalità dei terzi (vedi Sez. 5, n. 11965 del 30/01/2018, C, Rv. 272669, che per lo stesso motivo ha escluso l’applicabilità del comma 2 dell’art. 617 c.p.).

La Suprema Corte, quindi, conclude per la penale irrilevanza, nel caso di specie, della successiva divulgazione delle comunicazioni già oggetto della sentenza d’appello senza rinvio.

Sentenza-della-Cassazione-penale-n.30735-del-4-novembre-2020

10 dicembre 2020.

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