Integra il delitto criminoso in particolare, uso del web e dei social media con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad.
La Corte di assiste di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito ad organizzazione terroristica internazionale .
Nel ricorso per cassazione, viene lamentato di contestazione ( partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ).
Si censurano, inoltre, vizi della motivazione in relazione alla possibilità, non esplorata dalla Corte di appello, di inquadrare le condotte addebitate all’imputatori di guerra ecc.
Con la richiamata sentenza rescindente la Cassazione ha evidenziato ex art. 270 bis cod. pen.”.
Osservava, altresì, la Corte che, alla luce dei materiali vagliati dai Giudici di merito al sodalizio e che non risultavano scrutinati in termini di adeguatezza e conferenza motivazionale dalla sentenza impugnata.
Quanto belligerante.”.
Uniformandosi alle indicazioni dettate dalla Corte, la sentenza rescissoria ha confermato islamico”.
I contatti, espressivi di un’appartenenza identitaria e non solo di natura ideale, ragionevolmente apprezzati come rilevanti al fine di documentarne il raccordo con la struttura terroristica, rilevano dal profilo “facebook” creato da uno dei ricorrenti nel social network, in cui vi era:
- la pubblicazione di un messaggio di solidarietà per i combattenti di quello Statosi fedele;
- la sollecitazione, ai numerosi contatti, per contribuire con il sostegno economico e con il finanziamentoriosa la sua religione;
- la pubblicazione di video, immagini e commenti – ripresi nel loro tenore di rivendicazione e legittimazione del terrorismo come meto ad ucciderli “ovunque li incontriate”.
In ordine alla posizione dell’altro ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato a glorificare i “martiri” e ad imitarli -, sia nell’agevolare ed instradare gli aspiranti combattenti ad unirsi all’organizzazione, creando molteplici profili sul social network “Facebook”, anche con generalità false, utilizzati per divulgare la chiamata al “jihad” attraverso la pubblicazione di notizie e video diramati dall’associazione terroristica sulla cd. piattaforma Telegram.
Ciò premesso, la Corte distrettuale ha posto”.
Sulla base delle su esposte considerazioni deve in definitiva rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto di risorse economiche-finanziarie verso l’organizzazione di matrice islamica.
Da quanto del ricorso.
scarica la sentenza della Cassazione Penale .36528 del 18 dicembre 2020
24 dicembre 2020










