L’utilizzo dei brogliacci in luogo delle trascrizioni delle intercettazioni non determina l’inutilizzabilità

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Nella sentenza scaricabile la Corte, rigettando il ricorso, in tema di intercettazioni telefoniche ha specificato giudiziario.

La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di riciclaggio.

La difesa in cassazione ha eccepito essere utilizzati per la decisione.

Ritiene il Collegio che, anche a voler ammettere che detto – nemmeno in forma tacita, nondimeno appare impossibile trarre le conseguenze pretese dal ricorso.

Invero, la questione posta dalla difesa non attiene ad una patologia “genetica” delle intercettazioni ovvero ad una difformità tra i contenuti delle fonoregistrazioni ed i brogliacci (eccezioni mai sollevate) bensì alla semplice utilizzabilità come prova in sede dibattimentale dei succitati brogliacci.

Innanzitutto (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini e altri, Rv. 266775).

Pertanto e, dunque, porre le informazioni acquisite con tali modalità a base della propria decisione.

Ed invero, identificandosi la prova nella registrazione, rientra nei poteri discrezionali del giudice del dibattimentoporre al giudice le proprie osservazioni (cfr., Sez. 1, n. 604 del 25/11/2008, dep. 2009, Alfieri, Rv. 243176; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 26563).

Se, pertanto tecnico- scientifico e attengono a un mezzo di ricerca della prova e non ad un mezzo di assunzione anticipata della stessa (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 47270 del 15/07/2019, Zuccaro, Rv. 277649; v. anche, Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio e altri, Rv. 266497).

Ciò detto.

Ma ogni diritto valere con la tempistica desumibile dalla natura della violazione che si intende eccepire.

Insegna la giurisprudenza (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Speranza) che “L’ordinamento acquiescente (art. 183 cod. proc. pen.).

La consolidazione dell’atto”.

Nella fattispecie in esame, la difesa, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai richiesto le evidenze dei brogliacci.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.37361 del 23 dicembre 2020

30 dicembre 2020.

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