L’utilizzo probatorizzazione giudiziale

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Nella sentenza scaricabile la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenutori ( stalking ).

Il ricorrente per saltum, raggiuntorizzativo ex art. 266 c.p.p., mancante nel caso che ci occupa.

La Corte non ha ritenuto, in locali che il ricorrente ritiene protetti dalla tutela domiciliare.

Tuttavia, l’ordinanza impugnata richiama l’esistenza nel compendio indiziario anche immagini tratte dal sistema di videosorveglianza condominiale, ovvero dalle telecamere installate all’ingresso del fabbricato, in una zona di uso comune.

Relativamente alla videosorveglianza eseguita in luogo di pertinenza condominiale e, quindi, alle registrazioni ottenute, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni e conversazioni o comunicazioni, di cui all’art 266 cod. proc. Pen.

Quindi, le immagini registrate e derivanti, come nel caso de quo, da videosorveglianza, ovvero videoregistrazioni provenienti da privati installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 cpc, e non quale prova atipica, non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Cass. n. 21027/2020 – Cass. 6515/2015.

Tale conclusione è in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità che escludono la configurabilità del delitto non protetti alla vista degli estranei (Cass. n. 44156/2008 – Cass. n. 40577/2008).

Poichè, i gravi indizi ex art. 273 cpp tratte dalle registrazioni effettuate dall’impianto nelle parti comuni dello stabile sono al riparo dalla censura di inutilizzabilità proposta dal ricorso, lo stesso sconta l’inammissibilità stabilità dalla Corte.

scarica la sentenza della Cassazione Penale 32544 del 19 novembre 2020

5 dicembre 2020

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