Nella sentenza in commento tecnico, da qualificarsi ripetibile o meno in base ad una valutazione tecnico- fattuale in ordine alla possibile conservazione dei reperti.
La Corte di Appello di Roma ha confermato in abitazione il ricorrente.
Quest’ultimo ha dedottoditi i gioielli rubati.
La polizia avrebbe:
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proceduto;
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trovato che la donna conservava sul muro;
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omesso di applicare i criteri del protocollo europeo;
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non utilizzato sterile;
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proceduto in assenza di difensore.
La doglianza proposta si limita infatti a richiamare astrattamente e prolissamente i criteri per il rinvenimento di prova, non già su quello della utilizzabilità.
Sotto dell’attività tecnica.
Tali censure riguardano, come già evidenziato, la valutazione di attendibilità della c.d. prova scientifica, non risultando violazioni delle prescrizioni nell’acquisizione e comparazione delle tracce biologiche.
Al riguardo, va rammentato).
Infatti, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico-scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, Chiesa, Rv. 244950).
Pertanto tecnico, da qualificarsi ripetibile o meno in base ad una valutazione tecnico- fattuale in ordine alla possibile conservazione dei reperti (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B, Rv. 263859).
Nel caso in esame, il rinvenimento dal tampone salivare, appartenevano al ricorrente.
Ciò posto.
La motivazione esplicita del rigetto degli atti”.
Nella fattispecie, in assenza di profili di dubbio sull’attendibilità della prova c.d. scientifica, sia sotto immune da censure, e perciò insindacabile in sede di legittimità.
Al riguardo, va ribadito (ex multis, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 27499602; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653).
Conseguentemente, il ricorso, oltre ad essere stato anche da inammissibilità.
Scarica la sentenza della Cassazione Penale n.34507 del 3 dicembre 2020
10 dicembre 2020.










