Nella recentissima sentenza scaricabile gli Ermellini, rigettando il ricorso della Procura, affrontano nuovamente il tema della prova scientifica in riferimento e criterio consenso ).
Fatto
La Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Trapani, ha assoltore materiale e il secondo come mandante.
La Corte di assise ha, in particolare, illustrato o di un suo parente, con probabilità del 99%.
L’imputato nei reperti acquisiti.
La Corte di assise di appello ha dispostorie delle difese.
Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello, con riferimentori affidabili.
Siccome gli esiti della perizia sul DNA hanno avutorie, sia pure di natura indiretta, la Corte di assise di appello ha concluso per l’assenza di elementi certi di responsabilità.
Il Procurato alla valutazione della prova del DNA.
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata rivela un pregiudizio dei giudici di inaffidabilità complessiva e generale dell’esame sul DNA, che si scontra con il credito a questa forma di prova tecnica.
Hanno depositato.
Si è ribadito
Diritto
Orbene, in ordine alla prova scientifica sono due, e soltantore generale ricorrente ha mosso alle valutazioni operate dai giudici di appello.
Un primo attiene al tema della quantificazione del DNA, l’altro all’impiego del cd. “criterio composito” in luogo del cd. “criterio consenso”, per l’interpretazione dei picchi allelici.
La Corte di assise di appello ha ragionato con i reperti.
Da qui la considerazione, non censurabile, che a fronte della oggettiva rilevante difficoltà del compito richiedere “un ancor più eccezionale impiego di tutti gli accorgimenti necessari…per ridurre in termini accettabili il rischio di evincere dalle tracce del DNA … informazioni che non fossero più che sicure“.
Fatta questa opportuna sotto alle deduzioni peritali sulla prova scientifica .
Ne è attestazione il primo importante rilievo elaborato dei picchi.
Hanno, sul punto condurre ad una diversa valutazione complessiva della prova scientifica.
In caso di tracce miste, hanno aggiunto verificare “se e quali alleli rinvenuti negli altri foci siano ad esso riconducibili, essendo per così dire gli alleli anonimi”.
Da qui la conclusione, non certo.
A queste considerazioni critiche sull’omessa quantificazione come tappa assai opportuna, anche nei casi di LCN, dell’accertamentorio scientifico ove sono stati effettuati gli accertamenti.
Ha, sul puntorio di genetica forense in cui sono stati effettuati gli accertamenti.
Non è poi illogica l’affermazione con cui la Corte di assise di appello ha valutato dall’esistenza di tracce miste di DNA .
E infatti, non sembra revocabile in dubbio che proprio quando aumentano le difficoltà di accertamento, conseguenti all’esame di tracce miste, dovrebbero essere adottate soglie più elevate, di maggiore cautela.
La Corte di assise di appello ha ancora argomentato della somma degli alleli del medesimo tipo di più soggetti.
È allora possibile, per logica esemplificazione, che le tracce di più contributo di analisi.
In questa prospettiva ipotetica, ma capace di ingenerare legittime perplessità circa l’affidabilità del risultato desumibile dalla traccia.
Soltanto dalla sentenza impugnata, i due diversi modelli interpretativi utilizzabili.
L’uno che pone attenzione a tutti i picchi allelici rispondenti a criteri di affidabilità scientifica per la determinazione di un profilo virtuale composito in modo da estrapolarli per comporre un profilo virtuale consenso utile per i confronti.
In entrambi i casi, hanno precisato “le richieste repliche di amplificazione”.
Va poi osservatoria.
Come evidenziato minoritaria.
In ogni caso, i giudici di appello non hanno decretatodo consenso, sicché l’osservazione che entrambi siano contemplati dalle linee guida della GEFI non giova a invalidare le argomentazioni di sentenza.
Conseguentemente, le censure mosse dalla Procura sugli esiti della prova scientifica sono state disattese ed il ricorso rigettato.
scarica la sentenza della Cassazione Penale n.2938 del 25 gennaio 2021
28 gennaio 2021










