Prima di emettere una decisione di rimpatrio del minore non accompagnato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore.
Inoltre, se al momento membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio.
Nel giugno 2017, TQ, minore non accompagnato d’asilo.
Nell’ambito sessuale, ragione per cui egli soffrirebbe attualmente di gravi turbe psichiche.
Nel marzo 2018, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato né della protezione sussidiaria.
Conformemente al diritto .
Nell’aprile 2018, TQ ha propostorno, non conoscerebbe alcun altro suo familiare e non saprebbe neppure se ne esistano.
Il giudice del rinvio spiega che la normativa dei Paesi Bassi opera una distinzione basata sull’età del minore non accompagnato di rimpatrio, prevista all’articolo 10 della direttiva 2008/115 1, sarebbe effettuata prima dell’adozione di una decisione su tale domanda e a tali minori verrebbe concesso un permesso di soggiorno ordinario nel caso in cui una siffatta accoglienza non fosse disponibile.
Per i minori di età pari o superiore a quindici anni alla data di presentazione della domanda di asilo, come TQ, una siffatta indagine non sarebbe condotta e le auto.
In tale contesto dell’Unione della distinzione operata dalla normativa dei Paesi Bassi tra i minori non accompagnati di età superiore ai quindici anni e quelli di età inferiore a quindici anni.
Giudizio della Corte
La Corte dichiara che, quando uno Stato ai sensi della direttiva «rimpatri», esso deve, in ogni fase della procedura, prendere necessariamente in considerazione l’interesse superiore del bambino, il che implica una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore.
Secondo la Corte, il fatto nel caso in cui una siffatta accoglienza non fosse disponibile.
Tale minore si troverebbe così in una situazione di grande incertezza quanto di una decisione di rimpatrio.
La Corte precisa, in tale contesto membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l’esistenza di tale accoglienza.
La Corte dichiara altresì che, tenuto anni.
In tal caso, il minore di cui trattasi deve essere allontanato non potrebbe eseguire la decisione di rimpatrio.
Scarica la sentenza della CGUE nella causa C 441 19 del 14 dicembre 2020
17 gennaio 2021










