Corte UE: no alla confisca di strumento se è di un terzo in buonafede

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Una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento dell’Unione.

Inoltre, il proprietario del bene confiscato deve disporre di un effettivo mezzo giuridico di tutela contro tale misura.

OM era impiegato dalla Turchia in Germania.

L’11 giugno 2018, egli aveva accettato per i suoi tragitti, dietro corrispettivo, circa 3 000 monete antiche.

Dopo aver attraversatore stradale.

Nel corso dell’indagine, la società turca chiedeva la restituzione del tratto l’indagine.

Tale domanda era respinta.

Il 22 marzo 2019, OM veniva condannato.

A seguito alla società turca.

L’Apelativen sad – Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria), investita di tale controversia in appello, ha chiesto di vista.

Con l’odierna sentenza, la Corte rileva, anzitutto dell’Unione, in particolare dalla decisione quadro 2005/2012.

Quest’ultima si applica anche alla confisca di beni appartenenti a terzi ed esige, in particolare, che i diritti dei terzi siano tutelati quando essi sono in buona fede.

In tale contesto all’articolo 17 della Carta.

Tale diritto.

La Corte rileva che lo scopo perseguito dalla normativa bulgara consiste nell’impedire l’importazione illecita di merci nel Paese.

Tuttavia, poiché la confisca colpisce un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato di proprietà di quest’ultimo.

La normativa non rispetta pertanto all’articolo 17 della Carta.

La Corte conclude, pertanto dell’Unione.

Riguardo al diritto membro di adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone colpite dalla confisca degli strumenti e dei proventi di reati dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela per preservare i propri diritti.

Inoltre, l’articolo 47 della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Ne risulta che un terzo, cui è stato un bene, deve poter contestare la legittimità di tale misura al fine di recuperare tale bene qualora la confisca non sia giustificata.

Secondo le indicazioni fornite dall’Apelativen sad – Plovdiv, un siffatto bulgaro.

La Corte considera quindi che una normativa nazionale che consente la confisca , nell’ambito dell’Unione.

Scarica la sentenza della CGUE nella causa C 393 19 del 14 gennaio 2020

15 gennaio 2021

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