COVID-19 : la privacy “semplificata” fino al 31 luglio 2021 è comunque garantita dall’ EDPB e dal Garante

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Il Decreto dei dati ( Privacy ) nell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 .

Il regime introdotto di emergenza.

Secondo la disposizione:

a) i dati personali, comuni e “sensibili”, possono essere trattati e avere una circolazione interna agli organi deputati al contrasto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

b) i medesimi dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (si pensi in particolare agli enti territo;

c) al trattamento si applicano i principi generali contenuti nell’all’art. 5 GDPR, già menzionati in precedenza (liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, etc.);

d) il conferimento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati potrà avvenire con modalità semplificate, ed anche oralmente;

e) le auto medesimo, possono omettere o rendere in forma semplificata l’informativa prescritta dall’art. 13 GDPR.

La disciplina “semplificata” sulla privacy nell’emergenza sanitaria COVID-19 è, dunque, finalizzata a rendere più agevole e veloce lo scambio di informazioni tra le auto dell’epidemia.

Tuttavia, per evitare che questa semplificazione travalichi in una violazione sono intervenuti l’EDPB ed il Garante Privacy .

Il Comitato dell’emergenza legata al COVID-19 .

Le Linee guida chiariscono che il GDPR già contiene numerose disposizioni in merito della pandemia.

Il documento dei principi forniti dall’art. 5 del GDPR, e in particolare richiama:

a) La trasparenza. L’interessato.

b) La limitazione delle finalità. L’art. 5, par.1, lett. b) prevede, in particolare, che “un ulteriore trattamento”. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo.

c) La minimizzazione dei dati e limiti alla conservazione. Nella ricerca scientifica, la minimizzazione dei dati può essere raggiunta attraverso la valutazione del tipo e della quantità di dati necessari alle finalità del trattamento. Laddove possibile, è importante rendere anonimi i dati. I dati possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di ricerca scientifica. Per definire quali dati sono necessari o per stabilire il periodo di conservazione è importante considerare lo scopo della ricerca.

d) L’integrità e riservatezza. Servono adeguate misure di sicurezza dei dati, anche nell’emergenza sanitaria. Strumenti utili a tal fine sono: la pseudonimizzazione, gli accordi di non divulgazione e la definizione dell’accesso.

Inoltre, per il contrasto.

Per il Comitato dei dati e le tecnologie digitali possono essere elementi chiave nella lotta alla pandemia. Tuttavia, esso chiarisce che è necessario “guardarsi dal rischio di effetti irreversibili”: ogni misura adottata in queste circostanze eccezionali deve essere necessaria, limitata nel tempo, di portata minima e soggetta a un riesame periodico ed effettivo nonché a una valutazione scientifica”.

Nelle Dichiarazione dell’EDPB è chiarito alla protezione dei dati.

Il Garante privacy , dal cantore della sanità pubblica e per fini di ricerca scientifica (art. 9, par. 2, lett. a), g), i) e j).

Laddove non sia possibile informare gli interessati e non sia quindi possibile acquisire il consenso al trattamento.

Se per specifiche e comprovate ragioni non sia possibile acquisire il consenso informato e alla consultazione preventiva del Garante di cui all’art. 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante privacy ha sotto dei principi di proporzionalità, necessità, ragionevolezza e temporaneità, anche attraverso la previsione di specifiche linee guida

I diritti possono essere, infatti, in contesti emergenziali limitati, ma tali restrizioni “devono essere proporzionali alle esigenze specifiche e temporalmente limitate”, iscritte “in un quadro di garanzie certe…senza cedere a improvvisazioni”: “il limite dell’emergenza è insomma nel suo non essere auto dall’arbitrio”.

La protezione dati rappresenta, allora, “uno strumentomatizzate errate perché fondate su bias”.

12 gennaio 2021

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