Il cd-rom vuoto

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Nella sentenza scaricabile la Cassazione, rigettando il ricorso, chiarisce che il cd-rom , ancorchè vuoto e difensore.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto di una missiva in arrivo che aveva come mittente il suo difensore e che conteneva un cd-rom .

Il difensore, rileva il Collegio, ha trasmesso sotto.

Sulla scorta della caratteristica anzidetta il Tribunale, confermando il giudizio espresso dal Magistrato alla disciplina dell’introduzione di oggetti nella struttura penitenziaria.

Si tratta di una annotazione immune da censure, poiché quando perviene presso l’istitutorio di cui all’art. 35 disp. att.

Là dove la corrispondenza episto può essere trattenuta secondo le valutazioni operate dall’ufficio censura.

In caso diverso, pur risultando un oggetto alla disciplina del controllo degli oggetti.

D’altro canto.

E’ improprio, pertanto.

L’equiparazione al foglio cartaceo in bianco è parimenti impropria.

Le caratteristiche del supporto informatico solo in apparenza possono assimilarsi alla missiva manoscritta o redatta con mezzi meccanici.

Il supporto con un’operazione di lettura.

Per intendere il contenuto alle immagini) in comunicazioni comprensibili.

Solo attraverso l’operazione anzidetta si può appurare se il cd-rom sia effettivamente privo di contenuto (in senso sostanzialmente analogo: Sez. 1, nr. 27571-19 del 28/2/2019, Attanasio n.m.).

Il cd-rom è, innanzituttorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia”).

Trattandosi di “oggetto quel tipo di controllo.

Benché la fattispecie, in apparenza, non sia espressamente e specificamente individuata i casi in cui può essere disposto di censura.

Esso può essere disposto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l’adozione della prima forma di controllo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, dep. 27/02/2014, Virga, Rv. 259472).

Ne consegue che la suddetta decisione può avere a oggetto diverso o che comunque, per tecnicità e lunghezza, realizzino quello scopo.

Nella fattispecie dunque, trattandosi di un oggetto.

Alla luce di quanto delle spese processuali.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.1901 del 18 gennaio 2021

28 gennaio 2021

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