Nella sentenza scaricabile gli Ermellini, accogliendo il ricorso in sede cautelare, sanciscono l’importanza della perizia fonica di parte nella palude delle captazioni accusatorie.
Il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Con un unico motivo di ricorso l’indagatoria.
Espone che, in relazione alla conversazione captata, il consulente aveva riferito.
Dall’audio della conversazione era possibile evincere che era a telefono con altri interlocuto.
Rilevante era la circostanza che il consulente fonico aveva riferito che parlava, allontanandosi dalla fonte di registrazione, con altre persone.
La sua difesa aveva evidenziato alla memoria una planimetria della concessionaria ove era evidenziata la notevole estensione della stessa, per esservi oltre 1000 metri quadrati, nonché la circostanza che la conversazione incriminata era avvenuta all’esterno della concessionaria e non in sua presenza.
La difesa aveva messo a disposizione del Tribunale copia del cd-rom contenente la conversazione indicata, invitando il Tribunale a verificare che fosse intercorsa in ambienti diversi, in virtù della tipologia della captazione derivante dall’uso del trojan e dal movimento in un ambiente esterno ove si sentivano i clacson ed i movimenti delle vetture in prossimità del piazzale della concessionaria.
Il ricorso è stato.
L’approccio del Tribunale del riesame è stato.
scarica la sentenza della Cassazione Penale n.1153 del 13 gennaio 2021
25 gennaio 2021










