L’indicazione di una PEC non istituzionale viola la privacy del cittadino

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La Suprema Corte di Cassazione nelle ultime pronunce del 2020, il 31 dicembre si è occupata del tema privacy , stabilendo che l’ente pubblico in tema di indirizzi PEC deve rispettare le procedure e le modalità di dotazione e pubblicizzazione prevista dalla normativa di settore.

Pertanto dei dati personali.

Due cittadini adivano, con ricorso del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, in combinato della Prefettura, ed invece quella pec in realtà era una pec privata, in dotazione ad una azienda agricola, con ciò consumandosi una violazione della riservatezza delle notizie personali e della normativa sulla privacy .

Il Tribunale di Isernia ha rigettato di dati personali, valutata la concretezza della vicenda materiale.

Avverso questa sentenza i cittadini proponevano ricorso per cassazione dolendosi del trattamento dei loro dati personali in violazione del cd. codice della privacy , poichè i suddetti dati sono stati veicolati dal Comune tramite una PEC privata e non tramite la PEC istituzionale dell’Ente.

La Corte ricorda che la casella di posta elettronica è senz’altro riconducibile alla nozione giuridica di “sistema informatico”, trattandosi di una porzione della complessa apparecchiatura destinata alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura (immagini, video), accessibile con password e pertanto presso il provider del servizio.

Inoltre la nozione di “datono la detta identificazione direttamente.

Da ciò consegue che anche per utilizzare questi ultimi dati è prescritta la previa informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13 (cd. “codice della privacy”) ai fini dell’acquisizione del consenso degli interessati all’impiego dei dati di loro pertinenza (Cass. civ. n. 17665/2018).

Tantolare di un’impresa agricola.

Il Tribunale, pur richiamando il D.L. n. 185 del 2008, senza affatto.

All’evidenza, infatti, non può essere, di per sè sola, l’indicazione effettuata dall’Ente pubblico di una data PEC come istituzionale a renderla tale, qualora non risulti osservata, come nella specie, la normativa che ne regola, in dettaglio, le procedure e modalità di dotazione e pubblicizzazione.

In base a quanto art. 6 del codice dell’amministrazione digitale ed alla quale sono inscindibilmente correlate sia tutte le garanzie di legge, ivi comprese quelle del codice della privacy (art. 2, comma 5, del codice dell’amministrazione digitale), sia la giuridica riferibilità del mezzo di trasmissione telematica al Comune.

Mediante la veicolazione della corrispondenza informatica dei ricorrenti tramite una PEC non giuridicamente riferibile al Comune non solo si è determinata la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica dei ricorrenti a soggetto.

Ha ritenuto dei dati in questione, così concretandosi la violazione degli artt. 7 e 13 del cd. codice della privacy .

Nello specifico, il mancato all’informazione e alla riservatezza dei dati personali e della corrispondenza veicolata tramite i “sistemi informatici” .

Riguardo al primo aspetto dei dati personali degli utenti.

Infatti, nel giudizio di merito, chi possedeva i loro dati personali e come li adoperava.

Riguardo all’altro aspetto e personale della corrispondenza telematica veicolata tramite la PEC privata.

Ciò non solo perchè i documenti trasmessi riguardavano la situazione amministrativa, tributaria e previdenziale dei ricorrenti, secondo quanto espresso il consenso di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13, l’accesso alla cartella di posta elettronica dei ricorrenti e, prima ancora, gli è stata data l’informazione sull’indirizzo di posta elettronica degli stessi.

Infine, risultano inconferenti le considerazioni espresse nella sentenza impugnata circa il fatto a conoscenza di quei dati.

Dette considerazioni non risultano, infatti, pertinenti rispetto degli interessati assicurata dagli artt. 7 e 13 del cd. codice della privacy .

Dalle considerazioni su riportate, è conseguita la fondatezza delle censure relative al vizio di violazione di legge nei termini di cui si è detto del danno eventualmente risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15.

Scarica la sentenza della Cassazione civile n. 29978 del 31 dicembre 2020

20 gennaio 2021

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