Per la Corte UE una Pubblica Amministrazione può limitare il pagamento di un servizio

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Per la Corte UE, uno Stato per un motivo d’ interesse pubblico

Una siffatta restrizione può essere giustificata, in particolare, quando il pagamento di contribuenti.

Due cittadini tedeschi, soggetti al versamento allo Hessischer Rundfunk (organismo radiotelevisivo dell’Assia) di poter pagare tale canone in contanti.

Invocando il suo regolamento.

I due cittadini tedeschi hanno presentato.

Interrogandosi, tuttavia, sulla compatibilità di tale disposizione del diritto la Corte UE in via pregiudiziale.

Tale giudice ha altresì chiesto del canone radiotelevisivo nel Land dell’Assia.

La Corte UE, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato dell’organizzazione della sua pubblica amministrazione, adottare una misura che obbliga quest’ultima ad accettare pagamenti in contanti o introdurre, per un motivo d’interesse pubblico e a determinate condizioni, una deroga a tale obbligo.

Giudizio della Corte UE

In un primo momento l’Unione dispone di una competenza esclusiva per gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Innanzitutto moneta unica.

Essa rileva poi che l’attribuzione di un «corso legale» alle sole banconote in euro emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali sancisce il carattere ufficiale di tali banconote nella zona euro, escludendo che banconote diverse possano beneficiare di tale carattere.

Al riguardo, essa aggiunge che la nozione di «corso legale» di un mezzo di pagamento espresso nella stessa unità monetaria.

Infine, la Corte UE sotto dell’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione, consistente nel mantenere la stabilità dei prezzi.

Di conseguenza, la Corte dichiara che solo l’Unione è competente a precisare il corso legale riconosciuto alle banconote denominate in euro.

A tale riguardo, essa ricorda che, quando una competenza è attribuita all’Unione in via esclusiva, gli Stati membri non possono adottare o mantenere una disposizione rientrante in tale competenza, anche nel caso in cui l’Unione non abbia esercitato la propria competenza esclusiva.

Ciò premesso, la Corte UE rileva che, per riconoscere o preservare l’effettività del corso legale delle banconote in euro, non è necessario imporre un obbligo assoluto.

Non è neppure necessario che l’Unione stabilisca, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti.

Di conseguenza, la Corte conclude che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono competenti a disciplinare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti mediante valuta denominata in tale moneta.

Pertanto membro può adottare una misura che obbliga la sua amministrazione pubblica ad accettare pagamenti in contanti mediante tale valuta.

In un secondo momento, la Corte rileva che il corso legale delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro implica, in linea di principio, l’obbligo di accettarle.

Tuttavia, essa precisa che tale obbligo può, in linea di principio, essere limitato, il che comporta, in particolare, che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari.

A questo irragionevole che impedirebbe loro di garantire i servizi forniti a costi inferiori.

Pertanto.

Spetta, tuttavia, al Bundesverwaltungsgericht verificare se una siffatta restrizione sia proporzionata all’obiettivo di recupero effettivo del canone radiotelevisivo, in particolare alla luce del fatto possono non essere facilmente accessibili a tutte le persone debitrici di quest’ultimo.

scarica la sentenza della Corte UE del 26 gennaio 2021 nelle cause c 422 e c 423 2019

29 gennaio 2021

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