Con la sentenza scaricabile, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha emesso un’interessante massima in tema di privacy, stabilendo che anche i dati già pubblici o pubblicati rientrano nella tutela per il trattamento dei dati personali
Con ricorso D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 206, ex art. 152, S.r.l. hanno convenuto alle specificate domande giudiziali e alle loro trascrizioni e la condanna, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della decisione.
Il Tribunale, con sentenza impugnata in Cassazione, ha rigettato e che il termine di trentasei mesi per la conservazione dei dati non era riferibile alle informazioni provenienti da fonte pubblica.
La Suprema Corte ha affermato dei dati personali (Cass., 25 giugno 2004, n. 11864).
Ed invero, nella gerarchia dei valori costituzionalmente tutelati la dignità dell’interessato 2013, n. 18981).
Con specifico riferimento alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
La sentenza impugnata non ha fatto alle prime.
Nè appare rilevante, al fine di stabilire la pertinenza e la non eccedenza del trattamento.
Il giudice di merito alla finalità perseguita dalla CRIF S.p.a..
In conclusione la decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.
scarica la Sentenza della Cassazione Civile n.368 del 13.01.2021
20 gennaio 2021










