Determinazione del profitto 231 e valutazione prova scientifica

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Nella recentissima sentenza in commentorio nei casi scientificamente e tecnicamente più complessi.

Il fatto

La Corte di appello di Catania decideva in seguitore dell’ente anche nell’interesse della società.

La Corte di appello rideterminava il profitto dalle società ricorrenti quantificandolo nuovamente attraverso l’applicazione degli indici di rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Disponeva inoltre una perizia per la valutazione degli immobili in sequestro e rilevando come lo stesso – come quantificato, il che ne imponeva l’integrale confisca.

Indicava, infine, i criteri seguiti per la definizione delle sanzioni rilevando come le stesse fossero proporzionate al profitto.

La determinazione del profitto

Quanto dalla sentenza rescindente.

La Cassazione aveva infatti già quantificato, diveniva definitiva.

Nello stesso solco, rilevavano violazione di legge nel senso che nel profitto.

In effetti, la Corte di Cassazione accoglie i rilievi degli enti sottolineando i profili di criticità emersi nel corso del giudizio rescissorio ribadendo i limiti del giudizio di rinvio.

In particolare, con riferimento:

  • con riguardo alla identificazione del profitto;
  • con riguardo all’estensione del giudizio rescissorio, che il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate ne’ aventi con queste connessione essenziale.

Con il termine “parti della sentenza” si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua auto.

Ne consegue che:

  • da un lato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che;
  • dall’altro, è consentita l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto dell’obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa)

Nel caso in esame, nell’effettuare il giudizio rescissorio, la Corte territo dalla Cassazione calcolando anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L’operazione è illegittima:

  • sia perché l’ammontare del profitto;
  • sia perché la Corte di appello non ha rispettato. 

Sulla valutazione della prova scientifica

Anche il percorso argomentativo a sostegno dell’identificazione del valore degli immobili risulta viziato. 

La Cassazione, nell’identificare gli oneri gravanti sul giudice di merito che per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare:

  • gli studi che la sorreggono;
  • le basi fattuali sui quali essi sono condotti;
  • l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca;
  • il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi;
  • la discussione critica che ha accompagnatono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate;
  • l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica;
  • il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica;

Infine, dal punto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove.

Dopo aver valutato.

In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso.

Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti.

Costo a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente l’indagine. 

Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato».

Nel caso in esame la motivazione nel definire il valore degli immobili sotto l’omessa valutazione.

Si tratta, quindi, di una motivazione insufficiente in quanto non indica il percorso argomentativo che deve caratterizzare la valutazione della prova scientifica.

Nel caso in esame la motivazione del giudice territo del ricorso.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.7038 del 25 febbraio 2021

25 febbraio 2021

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