I soli social network non sufficienti per partecipazione ad associazione terroristica

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Nella recente sentenza i Giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno trattato.

Diversamente, si rischia di considerare “partecipi” all’associazione internazionale Isis anche coloro che con lo Stato – la cui esistenza è ignota al gruppo “madre”- i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network .

La Corte di assise d’appello di Genova ha confermato di atti di violenza con finalità di terrorismo ( associazione terroristica ).

Orbene, con specifico riguardo al tema della qualificazione giuridica della fattispecie concreta – oggetto della quale ogni individuo può da sé commettere attentati in ragione della volontà di dare attuazione al programma terroristico.

Tali connotazioni rendono assai complesso tracciare l’esatta cornice della fattispecie, sì da conformare l’incriminazione ai principi di materialità e di offensività e da individuare in modo preciso il limite inferiore a partire dal quale può dirsi che un soggetto – che pure compia atti che possono coincidere con quelli attuativi del programma di un’associazione con finalità di terrorismo – “partecipa” alla stessa, ai sensi dell’art. 270-bis, comma secondo, cod. pen.

Nel caso in oggetto agente (Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, Afli, Rv. 274217; Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730).

In altre parole, la prova della partecipazione all’associazione in oggetto su tale disponibilità per realizzare i propri scopi criminali.

Va dunque affermato, e della consapevolezza da parte del gruppo criminale – anche mediata, riflessa e indiretta – di tale adesione e della disponibilità del singolo a realizzare gli scopi terroristici, dall’altro.

La condotta di partecipazione ad un’ associazione terroristica di matrice islamico- fondamentalista è indubitabilmente connotata da caratteristiche peculiari nel panorama del diritto.

Ciò nondimeno, per evitare la criminalizzazione di comportamenti di mera adesione psicologica – fra l’altro, sottraendo terreno all’area di copertura delle ipotesi di mera apologia ed istigazione a delinquere aggravate ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 414 cod. pen. – è indispensabile che la condotta dell’agente possa qualificarsi come effettivamente “partecipativa”, cioè dimostrativa della reale aggregazione del singolo ad un gruppo organico, funzionale al perseguimento degli obiettivi criminali propostisi dallo stesso.

La circostanza che, nell’ambito funzionale alla realizzazione degli obiettivi terroristici del sodalizio, dunque della possibilità che l’organizzazione possa essere eventualmente in grado di raggiungere, di contattare e di coinvolgere (cioè di “chiamare”) il singolo componente al fine di dare attuazione alle suddette finalità criminali.

L’estrema pericolosità, insidiosità e pervasività del fenomeno terroristico di matrice islamista-fondamentalista non possono, invero, condurre a rinnegare i principi generali di materialità e di offensività della condotta ed a sovvertire le categorie generali in tema di reato “effettivo”, e non meramente potenziale, del singolo nella struttura organizzata ai fini della realizzazione del programma criminale.

Sul fronte probato operativo, reale, tra il singolo e la “struttura”, che consenta di tradurre in pratica gli intenti terroristici.

I propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio, l’opera di indottrinamento senso, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730).

È poi necessario acquisire la prova, anch’essa eventualmente indiretta, che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto senso, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, cit.).

Diversamente, si rischia di considerare “partecipi” all’associazione internazionale Isis anche coloro che con lo Stato – la cui esistenza è ignota al gruppo “madre”- i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network .

Dei principi sopra delineati hanno fatto dalla difesa), ma sulla scorta di specifiche condotte, stimate atte a proiettare all’esterno l’effettiva “messa a disposizione” dell’organizzazione, al fine di realizzarne gli scopi criminali.

Con considerazioni non manifestamente illogiche e corrette in diritto del ricorso.

scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.05471 dell’11 febbraio 2021

18 febbraio 2021

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