il riconoscimento irripetibile

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Torniamo a esaminare una sentenza della Corte di Cassazione analizzata qualche giorno fa, estrapolando e commentando un altro interessante principio in tema di prova scientifica e, in particolare, di riconoscimento irripetibile .

La sentenza attiene alla discussione di un ricorso con cui è stata impugnata una sentenza della  Corte d’appello di Napoli con cui è stata confermata la condanna dell’imputato per due rapine aggravate. 

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro:

  • vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità per la rapina per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta alle deduzioni difensive in ordine all’inaffidabilità dei risultati della prova scientifica, alla luce delle verifiche effettuate dal consulente di parte;
  • travisamento la rinnovazione in appello;
  • inutilizzabilità derivata dalla violazione degli artt. 361 c.p.p. in relazione all’art. 213 c.p.p. poiché non sarebbero state osservate per la prova atipica ex art. 189 c.p.p. i criteri legali stabili per gli analoghi mezzi di prova tipici.

Gli accertamenti dei RIS

In particolare, accade che i Ris, sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere di un supermercatore in termini moderatamente forti”.

L’imputato, che ha, quindi, “caratteristiche così peculiari da essere, per così dire, un indizio individualizzante”.

Non risultavano, inoltre, elementi processuali che imponevano di ritenere, “nemmeno in termini dubitativi, che nel giorno e nell’ora della rapina di cui al capo 1), l’imputato fosse altrove”. 

La Corte del merito ottico di snellirne la figura, così da rendere inaffidabili le rilevazioni del consulente tecnico di parte e, quindi, le sue conclusioni”. 

Siffatta motivazione, logica, corretta e ancorata a una completa disamina delle risultanze processuali, sfugge ad ogni rilievo censorio, incluso quello relativo al riferimento. 

Se è vero, infatti, che, come già affermato buon governo dei suindicati principi ermeneutici. 

Sul travisamento della prova

Anche sul travisamento delle prove la Corte si esprime in senso critico.

Deve ricordarsi al riguardo che la Corte (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Rv. 272406) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamentorio della dichiarazione medesima. 

Non può dirsi, quindi, che, nel caso in esame, si è al cospetto, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione.

Le doglianze difensive, invece, si risolvono nella sollecitazione ad operare un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispettorio. 

Aggiunge poi la Cassazione che la mancanza, l’illogicità e la contradditto senza vizi giuridici (Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 

Sul puntoria. 

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello ha affermatori della rapina di cui al capo 1). 

Così argomentando, il Collegio del merito dall’art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968). 

Sul riconoscimentografico

Al riguardo, la Corte ricorda come già da tempo (Sez. 1, n. 4011 del 27/2/1990, Rv. 183797; Sez. 6, n. 12501 del 27/1/2015 Rv. 262908), essa sia ferma nel ritenere che il riconoscimento innanzi ad organi di polizia. 

L’informale ricognizione costituisce un semplice accertamento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. 

In particolare, va precisato da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. 

Nel caso in esame, la Corte territo. 

La Corte territo sintetica potrebbe prestare il destro a una ricostruzione parzialmente differente”. 

La Corte rimarca che le persone offese avevano sin da subito in udienza.

Ciò già di per sé è idoneo a ritenere effettuatore della rapina, essendo le persone offese state considerate attendibili, avendo reso dichiarazioni testimoniali (compreso quelle della donna, inizialmente vittima della paura di rendere testimonianza) in termini di certezza e di complessiva affidabilità. 

Siffatta valutazione del giudice del merito in sede di legittimità. 

Cassazione penale 5408 del 11.02.2021

18 febbraio 2021

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