La sentenza in rassegna giunge al termine di un procedimento, si sofferma sulle differenze esistenti tra la fase di acquisizione della prova e quella di valutazione della prova evidenziando, nella seconda, il ruolo del giudice.
La vicenda trae origine da un caso di rapina in relazione alla quale era stato della rapina stessa) e altre effettuate in caserma dai RIS.
La difesa aveva eccepitorio.
La Cassazione rammenta come sia decisamente prevalente, nella giurisprudenza della Corte, l’orientamentorio e ben può avvenire in camera di consiglio ai fini della decisione.
La stessa Corte ha da sempre ribadito.
La premessa di queste decisioni, secondo gli Ermellini, riposa sulla distinzione tra “acquisizione” della prova quale attività “procedimentalizzata” e garantita dal necessario contraddittorio delle parti (cfr., art. 495 comma 1 cod. proc. pen.) e “valutazione” della prova che sia stata ritualmente acquisita e che è attività rimessa al giudice.
Si tratta, in tal caso, di un profilo tipico della attività giurisdizionale che è presidiata dall’obbligo, per il giudice di merito con una adeguata motivazione.
Ed è proprio la sua “verificabilità” attraverso l’obbligo di motivazione che, in tema di valutazione della prova, consente di distinguere tra:
- la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e,
- le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggettorie.
Nel caso in questione, la Corte di Appello ha proceduto i molteplici elementi di sovrapponibilità.
Il ricorso, dal canto con l’odierno ricorrente.
Sotto su presupposti in realtà diversi.
Cassazione penale 7165 del 24.02.2021
26 febbraio 2021










