Interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni telefoniche : è questione di fatto

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Nella sentenza scaricabile gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno ribadito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite

La Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esitorsione tentata e consumata, commessi in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati.

Il ricorrente contestava che la Corte di appello ha “supinamente concluso per l’attendibilità delle persone offese”, pur ammettendo di non conoscere il contenuto delle conversazioni intercorse il ricorrente e le stesse.

I giudici di merito, secondo la quale, in primo luogo, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, accertando l’assenza di elementi che facessero dubitare della sua obiettività.

Nel contempo, la Cassazione osserva che si è di recente evidenziato di riscontri esterni è stabilita dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen.».

Inoltre, le Sezioni unite hanno anche statuito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.).

Da ultimo va considerato ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Anche le conversazioni telefoniche intercettate, secondo il giudice territo.

La difesa, nella sostanza, ha solo proposto una lettura alternativa delle conversazioni intercettate.

Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nelle intercettazioni telefoniche l’interpretazione del linguaggio adoperato, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

L’impugnazione, pertanto, nella conferma della colpevolezza del ricorrente è stata ritenuta inammissibile.

scarica la sentenza dell’8 febbraio n.4865 emessa dalla Cassazione penale

12 febbraio 2021

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