Commentiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale con riferimento di atti di indagine e inutilizzabilità degli stessi qualora siano in possesso del Pubblico Ministero e non depositati prima dell’avviso di conclusione indagini.
Con sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata confermata la condanna dell’imputato per due rapine aggravate.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato dal Tribunale, dell’eccezione difensiva di inutilizzabilità dei risultati delle indagini compiute dal RIS, delegate dal Pubblico ministero prima dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Tali risultati, su cui si fonderebbe la condanna dell’imputato per la menzionata rapina, sarebbero confluiti in una relazione tecnica, tempestivamente trasmessa al Comando dei carabinieri.
La relazione recava una data antecedente all’avviso di conclusione delle indagini ma non era stata inserita nel fascicolo depositato possibile compiere una eventuale scelta ponderata di definizione del processo con riti alternativi.
Secondo il ricorrente, il giudice del merito degli atti.
Rileva la Corte che l’omesso deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno.
L’indicata inutilizzabilità, peraltro, non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, c.p.p., antecedente all’emissione del decreto, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.
Nel caso in esame, entrambi i giudici del merito.
L’avvenuta ricezione della relazione, da parte del Pubblico ministero, dopo il decreto avviso.
Si versa, quindi, nella sfera di operatività del citato che dispone il giudizio.
Relativamente a tale ipotesi, il secondo comma della norma dispone che la documentazione e relativa deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero.
Nel caso in disamina, quindi, non si tratta di atti in possesso del Pubblico ministero e non depositati contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, prescritto avviso.
La situazione concreta è, dunque, diversa da quella da cui scaturisce l’inutilizzabilità secondo la regula iuris innanzi indicata, correlata ad un omesso deposito di atti già nel possesso del Pubblico ministero alla data della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
Nella specie, invece, pur se l’attività era stata delegata nel corso delle indagini, i risultati della stessa, trasfusi nella relazione del RIS, non erano in possesso della Pubblica accusa al momento a disposizione della difesa.
Correttamente, quindi, entrambi i giudici del merito utilizzabili i risultati dell’indagine delegata al RIS, trasfusi nella relazione de qua.
Tale conclusione non muta nemmeno se si aderisse all’orientamento tempestivo di atti di indagine concretizza una nullità generale a regime intermedio e non si inquadra nella categoria dell’inutilizzabilità.
Anche aderendo a tale ricostruzione ermeneutica, infatti, la situazione concreta, verificatasi nella specie, non sarebbe colpita da nullità, non potendosi ritenere concretizzato di atti, non essendo gli atti ancora pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa.
Si riserva, infine, come ha ben evidenziato, così da articolare ulteriori richieste di prova, ammesse dal Tribunale, consistite nella nomina del proprio consulente di parte e nell’esame di quest’ultimo.
Cassazione penale 5408 del 11.02.2021
17 febbraio 2021










