Per contestare l’ accertamento di identità fonica della P.G. necessarie specifiche allegazioni

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Nella sentenza dello scorso 8 febbraio la Suprema Corte, rigettando il ricorso in sede cautelare, in tema di accertamento le voci di taluni imputati.

Il Tribunale del riesame di Napoli annullava parzialmente l’ordinanza emessa dal GIP che aveva dispostodia cautelare.

Nel ricorso in cassazione l’indagatore delle intercettazioni ambientali.

La difesa rilevava che la motivazione in ordine all’identificazione del soggettonio” nel ricorrente sarebbe carente.

La conclusione, fondata sulla considerazione “che l’ identità fonica ben può essere rilevata e solitamente viene rilevata dagli agenti che procedono all’ascolto mostrava di non riconoscere il ricorrente, sarebbe apodittica.

In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato.

Orbene, il controllo di legittimità rimane pertanto (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

In materia cautelare, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv 252178).

L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460).

Tanto delle conversazioni”, sarebbe apodittica.

Diversamente da quanto alla medesima censura proposta in sede di riesame.

Come evidenziatomatici di segno contrario all’ identità fonica (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco e altri, Rv. 269900; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 – dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta e altri, Rv. 239725; Sez. 1, n. 38484 del 20/09/2007, Anastasi e altro, Rv. 238042).

La conclusione cui è pervenuto sopra premesso, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.

scarica la sentenza della Cassazione Penale dell’8 febbraio 2021 n.4891

10 febbraio 2021

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