La sentenza della Cassazione Civile in rassegna affronta un tema (che, per stessa ammissione della Corte, viene definito, la querela di falso.
La vicenda attiene al procedimento la relativa procedura. Nell’appello, la stessa parte, richiedeva ammettersi querela di falso.
Dopo un’articolata analisi della questione, la Corte di Cassazione giunge ad affermare una serie di principi di diritto.
«La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes”.
«Nell’ambito, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il risultato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto”.
«La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’accertamento;
b) pur essendosi formato”.
«Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fattoscrizione».
Cassazione Civile 2152 del 29.01.2021
2 febbraio 2021










