Nella sentenza in rassegna, in tema di prova scientifica , la Corte di Cassazione analizza il diverso ruolo che hanno il giudice di merito e il giudice di legittimità affermando, peraltro, che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico , e non detiene proprie conoscenze privilegiate .
Nella recentissima sentenza in commento e di legittimità in tema di prova scientifica.
Se da un lato (o collegio) per dirimere tale inconciliabilità, dall’altro sanciscono il proprio ruolo.
Il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico , e non detiene proprie conoscenze privilegiate.
Esso è chiamato
La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti della ricorrente, confermava la sentenza – appellata dall’imputata e dalle parti civili – con cui il Tribunale di Civitavecchia l’aveva condannata alla pena di sei mesi di reclusione, avendola riconosciuta colpevole del delitto di cui all’art. 589 c.p., perché, quale medico in servizio presso un ospedale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, preso in carico un paziente, lo dimetteva omettendo di valutare alterazioni fisiche, effettuare analisi cliniche approfondite, e trattenere in osservazione il paziente.
Il ricorso proposto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
La sentenza di secondo grado è stata molto di appello.
La sentenza di primo grado, che pure era più articolata, nemmeno pare non fare un buon governo del rapporto sapere scientifico-decisum.
I richiami alle linee guida del giudice territoriale sono generici.
Ma, soprattutto deciso di disporre una perizia, eventualmente anche collegiale, che si palesava con tutta evidenza necessaria.
Così facendo, la sentenza impugnata non opera un buon governo della giurisprudenza della Corte di legittimità che ha chiarito le proprie determinazioni.
Il giudice, infatti, può fare legittimamente propria l’una piutto promuovere questa pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi.
La Corte di legittimità ha rilevato sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nel caso che ci occupa, nessuna delle due sentenze confuta con argomentazioni congrue la tesi del consulente della difesa.
Dunque ciò che vulnera il tessuto nel processo.
In proposito internazionale” (così questa Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini, par. 14).
In questi casi, continua la medesima sentenza: “…le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all’interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento fattuale”.
Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria sia o meno fondata.
Tale valutazione attiene al fatto [. . .].
Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.
Del resto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate.
Esso è chiamato.
In sede di legittimità, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale
Laddove, però, il confronto.
Nel caso di cui alla sentenza in rassegna, entrambi i giudici di merito riferiscono i consulenti del PM e della persona offesa, trascurando di confutare argomentatamente e logicamente le considerazioni del consulente della difesa.
scarica la sentenza della Cassazione Penale n. 3932 del 2 febbraio 2021
4 febbraio 2021










