Nella sentenza in commento per la revocazione civile.
La ricorrente deduceva che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in errore di percezione avendo supposta la idoneità di un all’uso locatizio mentre “dagli atti di causa e dalle risultanze documentali” emergeva “un degrado strutturale dello stesso che ne impediva qualsivoglia utilizzazione”.
La Corte osserva che per consolidato.
Tale genere di errore presuppone, quindi, il contrasto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.
Non integra, pertanto.
L’errore revocato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato siano stati dedotti “errores in procedendo”, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d’ufficio”.
Nel caso di specie, l’errore “sul” fatto, dalla ricorrente, in un passaggio della motivazione della sentenza di legittimità impugnata per revocazione, concernente l’esame del secondo motivo del ricorso per cassazione.
Secondo la ricorrente tale “fatto.
La censura si rivolge, in realtà, ad un errore “sul” fattoriale e non dalla Corte di cassazione.
Per la Cassazione, la ricorrente cade in equivoco quando intende riferire al Giudice di legittimità l’errore sul presupposto in quel giudizio, in funzione del riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta.
Se, dunque, errore “sul” fattorio della sentenza emessa dalla Corte di cassazione.
La “incontrovertibilità del fattografica allegata alla relazione del CTU.
La ricorrente non distingue tra atti “interni” al giudizio di legittimità ed atti e documenti concernenti invece le risultanze probato.
L’eventuale omessa/errata considerazione degli accertamenti effettuati dall’ausiliare del Giudice, non è questione inerente a errori percettivi attribuibili alla Corte di legittimità, che, pacificamente, non è chiamata a riesaminare gli elementi di prova raccolti dal Giudice di merito.
Ne segue che quando la ricorrente ravvisa l’errore percettivo sul fatto.
Conclude la Cassazione affermando che la ricorrente viene a confondere l’errore di rilevazione e di valutazione delle risultanze probato ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4) c.p.c..
Cassazione Civile del 4.02.2021
8 febbraio 2021










