Sicurezza sul lavoro e 231 : distacco e criterio di imputazione oggettiva

0
419

La sentenza in rassegna consente di esaminare alcuni aspetti interessanti in tema di sicurezza sul lavoro e 231 con riferimento al distacco e al criterio di imputazione oggettiva.

La vicenda

Si verificava la caduta del lavorato di manutenzione.

Il DPI incriminato, a sua volta sostenuta da una molla che faceva scattare la linguetta di chiusura, assicurata dal dado a vite.

Una volta salito al suolo.

Suddivisione obblighi tra distaccante e distaccatario

Un primo aspetto da una società verso l’altra beneficiaria dell’attività.

La Cassazione evidenzia che il datori e di sorvegliare che l’idoneità di detti mezzi persista nel tempo.

Tale obbligo è positivamente affermato nell’art. 77 c. 4, lett. a) del d.lgs. 81/08, la cui violazione è stata specificamente contestata agli imputati.

Tali principi vanno tuttavia calibrati in relazione alla fattispecie concreta, nella quale la posizione di garanzia è stata assunta, sempre con riferimento di distacco), esistente tra la le due società.

Sullo specifico tema, la giurisprudenza ha già da tempo chiarito la stessa viene eseguita.

Tali principi sono stati anche ulteriormente calibrati, soprattutto>>.

Sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore di lavoro distaccante.

La Corte di legittimità, in precedenti pronunce, ha precisato (per quella antecedente valendo la consueta griglia normativa).

Il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titoriale; in quell’area in cui i poteri direttivi si attenuano per la sempre maggiore incombenza degli analoghi poteri del distaccatario quegli obblighi assumono i contenuti resi possibili dalla particolarità di tale vicenda.

Nel momento delle mansioni per le quali vi è il distacco.

Deve aggiungersi, quanto.

Pertanto delle modalità e della frequenza del loro impiego.

Va, infine, rilevato pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati.

Criterio d’imputazione oggettiva

La sistematicità della violazione non rileva quale elemento dell’ente: l’art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.

Tale connotato della “intenzionalità”.

Sul punto la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione) (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Medino)”.

Sotto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.

Il carattere della sistematicità, peraltro, presenta in sé innegabili connotati di genericità: la ripetizione di più condotte, poste in essere in violazione di regole cautelari, potrebbe non essere ancora espressiva di un modo di essere dell’organizzazione e, quindi, di una sistematicità nell’atteggiamento anti doveroso.

D’altro canto non consente neppure di stabilire, in termini sufficientemente precisi, quali comportamenti rilevino a tal fine (identici; analoghi; diversi, ma pur sempre consistenti in violazioni delle regole anti infortunistiche). 

Tutto.

Il che riporta l’intero discorso sul piano prettamente probatorio della esistenza di una direzione finalistica della condotta del reo.

Il vantaggio è misurabile ex post e rileva ex se, laddove la prova dell’interesse, parametro eminentemente finalistico e da valutarsi ex ante, può certamente ricavarsi dalla dimostrata tendenza dell’ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche, finalizzata al contenimento dei profitti. 

Considerazioni sul caso concreto

Nel caso all’esame, può dirsi accertato del lavoro da eseguirsi in distacco.

La condotta dell’agente si colloca all’interno del contesto che non esonerava l’agente medesimo dal costante controllo della perdurante funzionalità di un così importante presidio di sicurezza.

Al di là di una certa approssimazione rinvenibile sulla qualificazione giuridica del presupposto idoneo a ricollegare, con giudizio ex post, la condotta dell’ente distaccante. 

Il ricorso presentato.

Cassazione Penale 4480 del 5.02.2021

15 febbraio 2021

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...