Nella sentenza in rassegna la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha fornito di accesso abusivo con sottrazione di file cioè beni immateriali che possono assumere forma fisica.
La condotta contestata all’ex diretto a file aziendali ed a quelli relativi ad un cloud, cioè una sorta di rubrica contenente”biglietti da visita”, pari a circa 7.500 contatti aziendali).
Avverso la pronuncia proponevano tempestivi distinti ricorsi le parti civili.
La pubblica accusa ha contestatore.
La Corte di merito industriale.
Le conclusioni della Cassazione sono che non è corretto industriale di cui all’articolo 623 cp.
I giudici di merito che le informazioni destinate a rimanere segrete, così genericamente indicate siano, di per sé, beni privi di valore economico.
Sennonché la Suprema Corte rileva che la contestazione fa riferimento di sequestro dei supporti informatici, relativi a personaggi famosi.
Alcun esame specifico, della rilevanza economica intrinseca dei singoli beni di cui si assume l’indebita appropriazione da parte dell’imputato.
Al riguardo, osserva che, in relazione alla ritenuta astratta impossibilità, per il reato dei diversi orientamenti esistenti in materia.
Tutto originale, in sé da reputare bene materiale (Sez. 5, n. 47105 del 30/09/2014, Capuzzimati, Rv. 261917).
La Suprema Corte, poi, ribadisce che “cosa mobile” oggetto insuscettibile di fisica detenzione (ex multis, Sez. 2, n. 33839 del 12 luglio 2011, Simone, Rv. 251179).
Deve essere reputata, invece, cosa mobile l’entità materiale su cui beni immateriali vengono trasfusi, anche se è il valore del bene trasfuso che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale che ne caratterizza la rilevanza penale.
Incorporando il bene immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo di home banking sia cosa mobile, ai sensi dell’art. 646 cod. pen.: cfr. Sez. 5, Rv. 261917, cit.).
Dunque, nella pronuncia censurata, alcuna valutazione viene compiuta, in fatto di appropriazione ex art. 646 cod. pen.
Analogamente alcuna motivazione si rinviene rispetto di cui all’art. 646 cod. pen..
In tale contesto.
Scarica la sentenza n. 3000 della Cassazione penale emessa il 25 gennaio 2021










