Specificità e proporzionalità in perquisizione e sequestro del computer del giornalista

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Nella sentenza in commentorna nuovamente sui concetti di specificità e proporzionalità nella perquisizione e nel sequestro del computer del giornalista.

Viene in luce un caso di perquisizione e sequestro nei confronti di un giornalista al quale, in relazione a un’indagine in corso, viene sequestrato per oltre due mesi.

La Cassazione preventivamente osserva che il P.M., pur consapevole del profilo della proporzionalità, tantorio. 

Ma in tal modo non aveva indicato sostanzialmente esplorativo.

Sottori di interessi qualificati alla riservatezza, quali i giornalisti (si rinvia al riguardo a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143).

Sul punto anche in plurime pronunce della Corte di Strasburgo.

Ma al tempo stesso nella medesima circostanza è stato.

Deve aggiungersi che, per quanto, Sez. 6, n. 4857 del 14711/2018, dep. 2019, Sindoca, non mass.). 

A ben guardare dunque, in presenza di un’idonea giustificazione dell’attività di indagine, le esigenze di tutela devono essere correlate sul piano della proporzionalità a specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.

Tornando al caso di specie, la Corte evidenzia come non solo non si è immediatamente procedutoposti a vincolo.

D’altro canto del dispositivo.

Conclude la Corte che è statorio-di-dispositivi-informatici/”>Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949). 

Il risultato dell’ordinanza.

Cassazione penale 3764 del 1.02.2021

03 febbraio 2021

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