Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione si sofferma su alcune ipotesi di presunta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali.
In particolare, la Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso contenente plurime ipotesi di censure e, con riferimento alle intercettazioni:
- presunta ipotesi di inutilizzabili per essere stati utilizzati impianti della PG e non quelli della Procura;
- per il trasferimento;
- per l’effettuazione di intercettazioni sulla base di un decreto.
Secondo la Corte i motivi sono infondati.
Sull’utilizzo di impianti esterni
A propositore (inidoneità tecnica) e non funzionali alla attività di indagine (inidoneità investigativa) soddisfi, sia pure succintamente (ma non apoditticannente)» dovere motivazionale in relazione alla prospettata inidoneità tecnica ed alla inidoneità cd. “investigativa”, oltre che – nei limiti in cui necessario – in relazione alla eccezionale urgenza”.
La sentenza della Corte d’Appello ha, altresì, richiamatorizzata sia eseguibile.
Il presupposto dal tempo necessario all’ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficaci.
Inoltre, l’utilizzazione di impianti esterni, tenuto.
Alla luce dei principi di dirittorio che certamente non potrebbero essere predisposti efficacemente se l’intercettazione avvenisse fuori dalla compagnia CC”.
Le ragioni di eccezionale urgenza erano state condivisibilmente valutate implicite nell’avvenuto a una attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti.
Sul trasferimentovettura all’altra
Con la richiamata sentenza n. 41727/2014 la Cassazione ha pure esaminatovettura.
La contestazione difensiva della legittimità di tale “trasferimentorizzativo, è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte.
A tal fine essa ha ricordatorizzata.
Nel caso trattato ad intercettazione.
Inutilizzabilità per ritardo nella proroga
Quanto deciso dalla Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva a suo volta rilevato del GIP risultano ritualmente motivati”.
Cassazione Penale 4049 del 2.02.2021
4 febbraio 2021










